San Marino e libertà di stampa: era il 2018 ma… Buriani archiviò.

SAN MARINO: DENUNCIATI AL TRIBUNALE UNICO GIORNALISTI DI LIBERTAS SM E RTVSM

NELLA GIORNATA DI IERI HO PERSONALMENTE INVIATO AL TRIBUNALE UNICO LA DENUNCIA ANNUNCIATA NEI CONFRONTI DEL REDATTORE DI LIBERTAS SM MARINO CECCHETTI, DELLA GIORNALISTA ITALIANA DI RTVSM SANDRA BUCCI, NONCHÉ DEL SEDICENTE GIORNALISTA MARCO SEVERINI,

e dell’inviata di RTVSM membro di Stampa Estera a Roma Francesca Billotta, oltre ad altri soggetti, per quelle che ritengo essere delle reiterate violazioni all’Art. 2 della legge 211/2014 relativamente a quanto concerne i giornalisti che svolgono attività nella Repubblica di San Marino e nella qualità di corrispondenti esteri nello Stato del Titano, poiché hanno ripetutamente ignorato i primi due doveri generali dell’Operatore dell’Informazione sanciti nell’articolo 3 del Codice Deontologico ovvero:

  1. L’Operatore dell’Informazione deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini. Per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, previa adeguata verifica delle fonti.
  2. L’Operatore dell’Informazione ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo dell’attività e degli atti pubblici.

Di seguito il testo integrale della denuncia:

Al TRIBUNALE UNICO della Repubblica di San Marino

Il sottoscritto Stefano Davidson, nato a Genova il 29/05/1962, residente in omissis (RM) in via , c.f. dvdsfn62e29d969x, giornalista italiano tess. N. 147209 dopo aver ripetutamente cercato di comunicare alla popolazione sammarinese notizie politico/finanziarie di estremo interesse collettivo

DENUNCIA

a questo Tribunale Unico le reiterate violazioni dell’ Art. 2 della legge 211/2014 relativamente ai giornalisti che svolgono attività nella Repubblica di San Marino e nella qualità di corrispondenti esteri nello Stato del Titano da parte di Marino Cecchetti di LibertasSM, quanto Sara Bucci di RTVSM, poiché tutti hanno ripetutamente ignorato i primi due doveri generali dell’Operatore dell’Informazione sanciti nell’articolo 3 del Codice ovvero:

  1. L’Operatore dell’Informazione deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini. Per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, previa adeguata verifica delle fonti.
  2. L’Operatore dell’Informazione ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo dell’attività e degli atti pubblici.

Infatti la censura applicata a notizie di enorme rilievo economico e politico per l’intera Comunità sammarinese ha raggiunto il suo apice con l’eliminazione da parte di Libertas SM e di Marino Cecchetti addirittura di un Comunicato Stampa, già pubblicato, dalle pagine di internet. Ciò è stato fatto nonostante la legittimità del contenuto dello stesso fosse confermata dall’Avv Marino Fattori protagonista attivo in Tribunale in merito alla vicenda.

(http://www.libertas.sm/notizie/2018/09/18/san-marino-la-banca-centrale-rischia-di-sborsare-milioni-di-euro-per-rimborsare-ex-correntista.html  )

Ed è addirittura surreale come la dichiarazione dello stesso Cecchetti, a giustificazione della sua censura, a prescindere da quanto sopra esposto, già da sola sia un ammissione di colpa. Quel che afferma il denunciato (all 3) sostanzialmente equivale a dire: siamo una piccola realtà giornalistica per cui possiamo permetterci di dare notizie a metà, non darne o addirittura eliminare quelle già date e questo comportamento oltre che dare la misura di una spocchia, giuridicamente ed eticamente ingiustificabile, mi pare non differisca molto da quello tenuto dalle banche (ovviamente favorita da certe Istituzioni) che allora potrebbero dire siamo una piccola realtà e possiamo fare come ci pare: rubare i soldi, sparire, falsificare documenti. Ovvero, per la verità, quanto è accaduto e sta accadendo.

E quanto appena esposto è la più evidente rappresentazione del modus agendi, cogitandi insito in chi in qualche modo è legato a quei giochi di potere all’interno della Repubblica di San Marino e che, a quanto pare, coinvolgerebbero anche la gestione e la diffusione dell’informazione nel Paese.

Parimenti è assolutamente condannabile la raccolta di materiale sulla vicenda da parte di Sara Bucci giornalista di RTV San Marino, in contatto con l’Avv Rossano Fabbri anch’egli parte attiva nel procedimento penale per relative conferma di quanto relativo alle notizie poiché, nonostante quanto ricevuto e da me inviato su sua richiesta contenesse le prove di evidenti reati compiuti ai danni della cittadinanza, dopo tre mesi dalla ricezione non ha ancora ritenuto di dover informare i cittadini, senza curarsi dell’enormità di quanto fosse venuta a conoscenza e che, evidentemente coinvolge migliaia di correntisti, soci di istituti di credito e nonostante la stessa giornalista fosse al corrente dell’intervento in merito al caso da parte dell’Ambasciata Italiana.

La stessa situazione coinvolge anche il sedicente giornalista “d’inchiesta” Marco Severini,  il quale però non risulta iscritto né a OdG Italiano (verificabile qui http://www.odg.it/elenco-iscritti ), né tantomeno alla Consulta per l’Informazione della RSM (vedi allegato) che, a quanto sembra, gli consente comunque di esercitare a prescindere (nonostante a quanto pare, sostanzialmente imputabile di usurpazione di titoli o di onori per quanto agli artt. 385 del cp sammarinese, nonché 498 del Codice penale italiano) anch’egli informato abbondantemente sui fatti da anni, ma assolutamente silente nonostante la gravità dell’accaduto.

Per quanto concerne poi la giornalista italiana Francesca Biliotti, socia di Stampa Estera in Italia e rappresentante di RTVSM in quella Sede, si denuncia anche in questo caso l’assoluta immobilità di fronte alla notifica delle censure di cui sopra, nonostante anch’ella fosse in possesso di tutte le notizie, nonché avesse la possibilità di verificarne la bontà, sia presso lo Studio Legale Fattori Fabbri Ceccoli, sia presso Sua Eccellenza l’Ambasciatore d’Italia Guido Cerboni.

Ricordando come nei casi di cronaca giudiziaria anche Corte Europea abbia sottolineato come la stampa “deve” dare informazioni sui procedimenti pendenti, e che conformandosi a tale orientamento interpretativo prevalente, anche la Corte di cassazione italiana, di recente ha riconosciuto al diritto di cronaca giudiziaria la natura di diritto pubblico soggettivo, relativo “alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell’ambito della vita associata”. Più in dettaglio, ne individua il fondamento nello “interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penali e civili, nel conoscere e controllare l’andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all’illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati”, nonché nel “diritto della collettività di ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria” (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3674).

Osservando come anche nell’ordinamento italiano Legge del 31 dicembre 1996, n. 675 (cosiddetta legge sulla privacy) il principio ispiratore della stessa sia quello secondo il quale, insieme al diritto del giornalista d’informare, meriti un’adeguata tutela anche il diritto dei cittadini a una buona informazione, ritenendo quindi che si possa formalmente parlare di obbligo d’informazione con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge perché inteso a favore della collettività.

Evidenziando poi come in merito a quanto NON pubblicato da Libertas, e a tutt’ora da RTVSM, la normativa stabilisca che la libertà di manifestazione del pensiero abbracci oggi la libertà di informazione, di espressione, di opinione, di stampa e che sancisca la libertà e il diritto di cronaca e di critica nonché il diritto dei cittadini all’informazione.

Ricordando che già nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte costituzionale italiana definì espressamente il lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero come «libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come «interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, alla informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee ed implica altresì esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri”. La Corte Costituzionale e, sia pure con tappe successive, ha riconosciuto dal 1965 in poi:

  1. a) la natura “coessenziale” dell’articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di “cardine” che tale norma riveste rispetto alla forma di “Repubblica democratica” fissata dalla Carta costituzionale (sentenze n. 5/1965; n. 11 e 98/1968; n. 105/1972; n. 94/ 1977); b) l’esistenza di un vero e proprio “diritto all’informazione”, come risvolto passivo della libertà di – espressione (sentenze n. 105/1972; n. 225/1974; n. 94/1977; n. 112/1993). c) la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un’attività d’informazione giornalistica (sentenze n. 11 e 98/1968; n. 2/ 1977). La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato non soltanto il principio che i cittadini-utenti hanno diritto di ricevere informazioni, ma che essi hanno diritto a ricevere un’informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata.

Preso in esame l’art. 21 della Carta Costituzionale italiana che colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo di carattere assoluto, pur considerando che tuttavia, l’attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad attuarsi.

La Corte Costituzionale italiana ha infatti da tempo affermato che il “diritto all’informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l’imperativo costituzionale che il “diritto all’informazione” garantito dall’art. 21 sia qualificato e caratterizzato:

  1. a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;
  2. b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”.

Inoltre il “diritto all’informazione” dei cittadini-utenti del sistema radiotelevisivo pubblico e privato sempre garantito dall’art. 21 Cost.,è qualificato e caratterizzato:

  1. a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;
  2. b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti;
  3. c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata;

Tenuto conto infine della legge del 31 dicembre 1996, n. 675, che ha prodotto importanti conseguenze in materia di diritto di cronaca e osservando come il principio ispiratore di tale legge sia quello secondo il quale, insieme al diritto del giornalista d’informare, meriti un’adeguata tutela anche il diritto dei cittadini a una buona informazione, si possa quindi formalmente parlare di obbligo d’informazione con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge perché inteso a favore della collettività.

Considerato inoltre che la notizia comunque inizialmente era stata data (vedi links) e che, giuridicamente, nella cronaca una verità incompleta equivale a una notizia falsa.

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/asset-banca-nuovi-guai-per-questioni-bcs/110757/1.html)

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/imola-oggi-dirigenti-banca-commerciale-sammarinese-denunciati-al-tribunale-unico-di-san-marino/86238/1.html

Aggiungendo che dalla Homepage di Libertas l’Informazione di SM si legge:

– Libertas  è un sito della Repubblica di San Marino con informazioni di interesse pubblico nei vari settori e  giornale on line.

– Libertas, giornale on line con propria redazione, dà   notizie inerenti la Repubblica di San Marino e la Romagna in diretta riguardanti la politica, l’amministrazione pubblica, la cronaca e lo sport, rilevandole dal quotidiano L’Informazione di San Marino e altre fonti oppure sotto la propria responsabilità. Propone riflessioni sull’attualità.

Visto e sottolineato inoltre come sul Motore di ricerca Google, alla voce Banca Centrale di San Marino appare in prima schermata alla voce notizie principali (3 in tutto come da screenshot allegato) e che Libertas nonostante quanto alla Homepage e quanto alle regole deontologiche e all’ Art. 2 della legge 211/2014 ritiene di non riportare tale notizia, nonostante la pubblica utilità nonché le garanzie dello Studio Legale Fabbri Fattori Ceccoli, nonché quelle eventuali dell’Ambasciatore Cerboni, se interpellato.

Tenendo anche conto come il significato di “verità oggettiva della notizia” vada comunque inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto.

Sottolineando oltretutto come già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 19), e successivamente, il Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 19) riconoscono ad ogni individuo la libertà di opinione e il diritto a diffondere, a ricercare e a ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.

Aggiungendo che libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica, nonché requisito indispensabile per lo sviluppo di ogni uomo (Corte Edu, GC, 25.11.99, ric. 23118/93, Nilsen c. Norvegia, 25.11.99).

Considerato come la Consulta per l’informazione abbia rilasciato in data 16 Ottobre 2018 comunicato stampa in cui dichiara testualmente:

“Il consiglio direttivo della Consulta per l’informazione, nel constatare recenti pubblicazioni da parte di soggetti anonimi, che per avallare le proprie azioni tirano in ballo anche giornalisti, tiene a sottolineare la distinzione netta tra informazione e dossieraggio. Va evidenziata una demarcazione tra il ruolo fondamentale dei media di informare i cittadini e finalità, non sempre trasparenti e legittime, che esulano dalla corretta informazione fatta da chi tutti i giorni mette in campo la propria professionalità senza nascondersi dietro l’anonimato. Stigmatizziamo pertanto queste becere pratiche sottolineando che la Consulta è a fianco dei colleghi che sono stati strumentalizzati a loro insaputa. “

Sottolineando che quanto all’oggetto è opera di giornalista regolarmente iscritto all’Ordine italiano, e quanto ttrattato è ed era verificabile da documentazioni inviate regolarmente, comprensive di riferimenti per contattare legali ed Ambasciata italiana onde verificarne l’importanza, si evidenzia come l’informazione sammarinese sopracitata non pubblicando abbia evidentemente negato informazioni di pubblico interesse,

CHIEDE

la punizione dei colpevoli di quanto alla presente denuncia e che si proceda nei loro confronti e nei confronti di chiunque si ritenga responsabile per il reato di cui all’oggetto.

Chiede inoltre la verifica di possibili ulteriori reati legati alla censura applicata (e, considerando lea gravità dei reati ascrivibili ai colpevoli di quanto descritto in ciò che il sottoscritto ha inviato in redazione negli anni), quali il favoreggiamento e la turbativa di mercato.

Chiede altresì di essere informato circa l’eventuale archiviazione del procedimento, alla quale sin da ora ci si oppone, nonché di essere informato circa l’eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari.

Con riserva di costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle predette condotte.

Con riserva, altresì, di indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si rendessero necessari ai fini dell’accertamento dei fatti denunciati.

Nomina quale difensore di persona offesa l’Avv. Marino Fattori del Foro di San Marino con studio in San Marino alla Via XXVIII Luglio, 187, 47893 Borgomaggiore, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento.

Produce i seguenti documenti:

1) Copia mail invio notizie da me a Libertas SM     (all.1)

2) Copia mail avv. Fattori a Libertas SM   (all.2)

3) copia mail Cecchetti ad Avv Fattori (all.3)

4) Copia mail Sandra Bucci RTVSM (all 4)

5) Screenshot delle pagine censurate (all.5)

6) Copia mail inviate alla Consulta dell’informazione della RSM  (all.6)

7) copia e-mail dell’Ambasciatore Cerboni che segue il caso (all. 7)

8) copia bilanci “comuni “ BCSM, Asset e Banca Commerciale per gli anni 2011/2014 (all.8)

9) copia Bollettino Ufficiale della RSM falsificato (all. 9)

10) Copia chat con Libertas e RTVSM (all 10 e 11)

11) copia e-mails e chat messenger con Marco Severini (all.12)

12) Screenshot motore di ricerca Google alla voce Banca Centrale della Repubblica di San Marino (all 13)

13) Nomi iscritti alla Consulta per l’informazione a San Marino (all.14)

14) Mail inviata alla giornalista Francesca Billotti con segnalazioni di Omertà, censure nonché notizia dell’accaduto e dell’eccadente

Con osservanza.

Roma, li 06 Ottobre 2018

Stefano Davidson

San Marino e libertà di stampa: era il 2018 ma… Buriani archiviò.

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