Elezioni, o meglio… Disperazioni nella Repubblica di San Marino?

di Rolando Biglia

Elezioni!

Parola magica per tutti coloro che ovunque al Governo ieri od oggi rischiano di grosso.

Elezioni sbraita Salvini in Italia, temendo forse la fatidica deflorazione del pc di Siri da parte dei pm italiani dopo le rivelazioni (a orologeria?) del notaio milanese De Martinis e il coinvolgimento di BAC a San Marino.

Elezioni sbraita la DC a San Marino, che vede molti suoi esponenti o ex  esponenti a rischio, considerato quanto in mano ad Avvocatura della RSM, consegnato al SdS Renzi dall’Ambasciata Italiana da quasi due anni, prima che la stessa denunciasse comunque il tutto alle Procure competenti in Italia.

Sono i coinvolti nei casi Mazzini, Re Nero ed appunto nella vicenda che ha portato all’intervento del Governo italiano alla richiesta di chiarimenti su alcune pagine nerissime della politica tra il 2009 il 2015 (nonché sui clamorosi mancati interventi della RSM ad oggi a risolvere un caso che nella sua evidenza è emblematico di come il “sistema San Marino” ha agito nei decenni con la totale complicità di Banca Centrale e dei suoi “gestori”) a sperare in un voto che permetta di seppellire il tutto sotto il tappeto logoro del Tribunale Unico, che nemmeno il nuovo magistrato dirigente Guzzetta parrebbe ancora aver ripulito?

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Addirittura il Segretario DC (ex Partito Popolare) è nipote di chi, Gabriele Gatti, è già nei guai con la giustizia a San Marino, e viste prove e documentazione al vaglio dell’Avvocatura e delle Procure italiane, parrebbe essere chi ha consentito ad esempio che Banca Centrale si servisse negli stessi anni del medesimo Auditor esterno a certificare i conti di due delle successivamente e misteriosamente liquidate consentendo di fatto approvazioni di Bilanci dello Stato illegalmente redatte (forse di comune accordo con Marco Arzilli all’Industria che oltretutto con il mandato raddoppiato ha aumentato il proprio coinvolgimento a dismisura?).

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Chi sarebbero poi gli altri coinvolti a parte le informatissime e bugiardissime Vigilanza e Presidenze di BCSM dal 2010 ad oggi (egizio-svizzero Wafik Grais compreso)?

A occhio e croce parrebbero a rischio anche:

Simone Celli (ex SdS finanze legislatura in corso)

Claudio Felici  (ex SdS Finanze targato PSD)
Gian Carlo Capicchioni ( ”  targato  PSD)
Andrea Zafferani (ex SdS Industria – Civico 10)

– oltre a Capitani Reggenti regolarmente informati sui fatti a partire da Matteo Ciacci e proseguendo avanti e indietro tra il 2009 ed oggi.

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Ciò senza rappresentare le abnormi responsabilità nella vicenda di Magistrati (Volpinari, Morsiani e Pierfelici?) e di conseguenza di chi allora si doveva occupare del corretto funzionamento di un Tribunale, invece lasciato ad uso e consumo dei soliti potentati bancari locali (Augusto Casali – allora Partito Socialista, Pasquale Valentini – PDCS e Gian Carlo Venturini anche lui PDCS)

Votare quindi per salvare i soliti ignobili servi dei banchieri (spesso esteri) che da trent’anni tengono in ostaggio il piccolo enclave, pare lassù una soluzione?

Mah!
A me invece pare segno evidente di incoscienza e disperazione.

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Elezioni, o meglio… Disperazioni nella Repubblica di San Marino?

Accade a San Marino o nella Repubblichina di “Pollicino”?

Già nota nel 2016 su queste pagine come La Repubblica di Falfurbino (https://segretidibanca.wordpress.com/2016/06/11/arriva-la-bomba-che-scoppia-e-rimbomba-la-repubblica-di-falfurbino-atto-iii/ )

di Marcello Draghi (Studiostampadraghi)

 

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dal film La Grande Scommessa che ha recentemente trattato la vicenda Lehmann Brothers con meticolosità (del resto sempre di banche e governi si parla):

“Possibile che in quella banca siano stati così idioti?”

“Ancora più incredibile come dormono al Governo su queste cose!”

E quanto forse si aspettano dalla banca acquirente è quanto si sente poco dopo

” Polson e Bernard hanno appena lasciato la Casa Bianca. Interverranno con un salvataggio”. 

 ” Beh, era necessario… no?”

 ” Lo sapevano che i contribuenti li avrebbero salvati, non erano stupidi, è che se ne fregavano”. 

 ” Sì, perchè sono dei ladri di merda! Alcuni almeno finiranno in galera, vero? Dovranno smembrare le banche!”

” Ma possiamo vendere adesso?”

” Tu lo sai che una volta venduto, saremo esattamente come gli altri? Lo sai questo?”

“NO, non è la stessa cosa. Non siamo stati noi a truffare milioni di americani privandoli del sogno di avere una casa, ma loro! Ora dobbiamo dargli un calcio sui denti”. 

” Ok. Vendi tutto”.

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C’era una volta una Repubblica basata sulle banche che però a furia di rubare e comportarsi contro ogni principio etico, morale e, soprattutto, giuridico, nonostante le leggi là se le facessero da soli a uso e consumo delle banche stesse, si trovò a navigare in bruttissime acque, talmente brutte che la piccola Repubblica rischiava di affondare.

Le idee prese in esame per affrontare quelle acque da parte degli ufficiali al comando furono:

a) Dare la colpa dei propri problemi bancari a certi soggetti che avrebbero ricevuto denari o non onorato pendenze e pubblicarne nomi e cognomi su delle lunghe liste di proscrizione pubblicate dal giornale locale compiacente i poteri forti. Certo ciò fece andare su tutte le furie nomi, prestanome ed amici degli amici. Come già scritto, Vittorio Sgarbi (n.26 nella pagina di sx) che trova tra i debitori non credo abbia gradito, così come si immagina il CdA e i referenti della Decima Re di Reggio Emilia, o del Fondo Load Management, o magari proprio del Fondo Asset NPL o ancora il Dott Elvio Palmucci della Casati Srl o magari ancora il signor Simone Cimino, che sarà o non sarà amico di amici? E la Trepor? E quanto a Sergio e Francesco Giovinazzo, Fin Project e il tour di Spagna – Svizzera – San Marino – Italia? Vabbé mi fermo sennò vi “spoilero” troppo il prossimo articolo),  che furono immediatamente fatti sparire dalla circolazione così come qualunque notizia pubblicata, anche all’estero, in merito alla deriva inarrestabile del sistema “Repubblichina” in procinto di far schiantare il Paese definitivamente contro le onde della trasparenza finanziaria e della legalità pretesa dall’UE.

Domanda:

ma sparirono proprio?

Tutti?

Da internet da cui non sparisce nulla se si sa come fare?

E sono scomparsi anche i cartacei?

parrebbe di no!…

b) Consentire per quattro anni (quelli in cui cominciarono i casini per un paio di istituti di credito) che uno stesso Auditor italiano (BDO srl) certificasse i conti delle banche più disponibili a “ravanamenti” con i potentati locali ed italiani insieme a quelli della stessa banca centrale che le avrebbe dovute controllare. Ovvero il controllore era controllato dallo stesso che controllava i controllati dal controllore, buffo no?

c) Visto che ciò non era bastato decisero a un certo punto di falsificare addirittura un documento Ufficiale, niente po’ po’ di meno che: un Bollettino della Repubblica, destinato a tout le mond.

Ovvero una menzogna worldwide alla faccia di UE, trattati internazionali, trasparenze e chi più ne ha più ne metta.

Accadde poi che l’Ambasciatore dello Stato che forniva ogni servizio alla piccola, tutt’altro che indipendente Repubblichina, informato nel dettaglio di alcuni accadimenti facesse notare esplicitamente a quei comandanti e alla loro avvocatura di quali nefandezze fossero colpevoli loro e tanti, tanti altri all’interno di quella anacronistica congrega, chiedendo espressamente una risoluzione agli enormi problemi anche di GIUSTIZIA negata nonché di resistenze temerarie in giudizio creati da parte di soggetti comunque ad oggi già abbondantemente condannati in vari procedimenti a pene molto severe (8/10 anni tanto per capirsi).
Dopo quanto sopra riportato però, i comandanti in carica e la loro avvocatura, invece di affrettarsi a chiudere la situazione che stava creando non pochi problemi al galleggiamento della Repubblica in questione, benché sollecitati da legali e, come detto, rappresentanti istituzionali esteri, impiegavano un anno e mezzo a occuparsi della faccenda, con quanto ciò avrebbe potuto ed ha comportato a livello di responsabilità (giuridiche, finanziarie, politiche, etiche e morali).

Indi, duramente ripresi, da chi provvisto del potere di farlo, hanno pensato bene di traccheggiare un altro po’. Forse per trovare a chi accollare ogni responsabilità diretta per alleggerire la posizione di chi non ha visto né fatto nulla nonostante informato di quanto accaduto e i propri doveri.

Del resto si immagina che all’interno del “sistema” fosse necessario decidere chi sacrificare, magari un tale, il trait d’union e fil rouge tra le banche coinvolte e, visto che a quanto pare è deceduto o è chissà dove, a godersi i proventi della propria sparizione ad hoc, chissà…

Sembra comunque che, a breve, visto che quanto andrebbe lavato in casa e di molto velocemente (onde evitare guai se possibile ancora maggiori) pare non venga nemmeno sciacquato, potrebbe toccare all’onesta informazione (che non è di sicuro quella sammarinese o il mainstream italiano che non pubblicano NOTIZIE DI PUBBLICO INTERESSE FAVORENDO COSÌ LE ONESTISSIME BANCHE DI QUEL POSTICINO, CENTRALE IN TESTA) elencare i nomi di quanti ingiustamente accusati di aver creato “buchi” nel sistema quando questa pratica a “groviera” ai danni dei cittadini sammarinesi veniva applicata dal SISTEMA onde favorire “favoritismi” ai locali e ai confinanti che necessitavano di fare regalìe senza che esse risultassero e, possibilmente, senza metterci il regalo, cui pensavano coloro che in ultima istanza avrebbero pagato i buchi della banca coinvolta.

Pare anche che potrebbe toccare alla stessa informazione chiarire come una banca di lassù abbia potuto emettere obbligazioni a favore dei correntisti di banca liquidata attraverso un giochino contabile (https://www.comitatoexclienti-assetbanca.com/cassa-di-risparmio-di-san-marino-assistenza-legale-per-valutare-presentazione-denuncia-penale-e-richiesta-risarcimento-danni/).

Oltretutto risulta che, nonostante quanto sopra ben descritto in merito alle parole delle istituzioni estere

(le quali hanno espressamente riferito alla delegazione di governo che la vicenda è attualmente attenzionata dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Direzione Generale Cooperazione Europea, dal Ministero di Grazia e Giustizia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché dalla Presidenza della Repubblica del loro Paese e che si aspettano comunque una definizione della vertenza anche senza una decisione del Tribunale, in quanto la mancanza di una tale decisione manifesta una denegata giustizia non può essere tollerata da uno Stato democratico. Ha aggiunto anche di avere ravvisato oltretutto una resistenza temeraria da parte convenuta nel giudizio civile e ha concluso dicendo che “se non vi è una legge che regoli in modo chiaro le vicende bancarie, va fatta”),

all’avvocato di chi ha subito per dieci anni il sistema di quella Repubblica lì sia toccato inviare addirittura un ulteriore ultimatum TRANSATTIVO (a favore della RSM visti i suoi problemi. Ovvero la vittima fa lo sconto al carnefice pur di non rivederlo più da subito!) al quale ad oggi, ad un giorno dalla scadenza, nessuno ha risposto una riga, così come NONOSTANTE TUTTO nessuno di quel posto lassù, ovviamente conscio delle proprie responsabilità istituzionali, ha mai inviato una parola di scuse a chi è stato schiacciato da detto, marcio, “sistema” cui non sfugge nemmeno il Tribunale, ovviamente colluso con esso da tempo immemore a discapito di cittadini locali ed esteri.

Un bel posticino quella Repubblica dove, nonostante siano con un piede nella fossa e l’altro su una buccia di banana, si lamentano però di un problema che sostanzialmente non tocca i propri cittadini nemmeno di striscio. Ma non basta, il bello è che chi lo lamenta è lo stesso che ha consentito decenni di “sistema” in quel posto lassù (e molti, ovviamente, non sono cittadini di quella Repubblica lì ma “referenti” in quella terra di altri interessi) e che ha portato il Paese dove è ora.

Evviva.

Accade a San Marino o nella Repubblichina di “Pollicino”?

SAN MARINO: DENUNCIATI AL TRIBUNALE UNICO GIORNALISTI DI LIBERTAS SM E RTVSM

Nella giornata di ieri ho personalmente inviato al Tribunale Unico la denuncia annunciata nei confronti del redattore di Libertas SM Marino Cecchetti, della giornalista italiana di RTVSM Sandra Bucci, nonché DEl sedicente giornalista Marco Severini,

e dell’inviata di RTVSM membro di Stampa Estera a Roma Francesca Billotta, oltre ad altri soggetti, per quelle che ritengo essere delle reiterate violazioni all’Art. 2 della legge 211/2014 relativamente a quanto concerne i giornalisti che svolgono attività nella Repubblica di San Marino e nella qualità di corrispondenti esteri nello Stato del Titano, poiché hanno ripetutamente ignorato i primi due doveri generali dell’Operatore dell’Informazione sanciti nell’articolo 3 del Codice Deontologico ovvero:

 

  1. L’Operatore dell’Informazione deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini. Per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, previa adeguata verifica delle fonti.
  2. L’Operatore dell’Informazione ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo dell’attività e degli atti pubblici.

 

Di seguito il testo integrale della denuncia:

Al TRIBUNALE UNICO della Repubblica di San Marino


Il sottoscritto Stefano Davidson, nato a Genova il 29/05/1962, residente in omissis (RM) in via , c.f. dvdsfn62e29d969x, giornalista italiano tess. N. 147209 dopo aver ripetutamente cercato di comunicare alla popolazione sammarinese notizie politico/finanziarie di estremo interesse collettivo

DENUNCIA

a questo Tribunale Unico le reiterate violazioni dell’ Art. 2 della legge 211/2014 relativamente ai giornalisti che svolgono attività nella Repubblica di San Marino e nella qualità di corrispondenti esteri nello Stato del Titano da parte di Marino Cecchetti di LibertasSM, quanto Sara Bucci di RTVSM, poiché tutti hanno ripetutamente ignorato i primi due doveri generali dell’Operatore dell’Informazione sanciti nell’articolo 3 del Codice ovvero:

  1. L’Operatore dell’Informazione deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini. Per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, previa adeguata verifica delle fonti.
  2. L’Operatore dell’Informazione ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo dell’attività e degli atti pubblici.

Infatti la censura applicata a notizie di enorme rilievo economico e politico per l’intera Comunità sammarinese ha raggiunto il suo apice con l’eliminazione da parte di Libertas SM e di Marino Cecchetti addirittura di un Comunicato Stampa, già pubblicato, dalle pagine di internet. Ciò è stato fatto nonostante la legittimità del contenuto dello stesso fosse confermata dall’Avv Marino Fattori protagonista attivo in Tribunale in merito alla vicenda.

(http://www.libertas.sm/notizie/2018/09/18/san-marino-la-banca-centrale-rischia-di-sborsare-milioni-di-euro-per-rimborsare-ex-correntista.html  )

Ed è addirittura surreale come la dichiarazione dello stesso Cecchetti, a giustificazione della sua censura, a prescindere da quanto sopra esposto, già da sola sia un ammissione di colpa. Quel che afferma il denunciato (all 3) sostanzialmente equivale a dire: siamo una piccola realtà giornalistica per cui possiamo permetterci di dare notizie a metà, non darne o addirittura eliminare quelle già date e questo comportamento oltre che dare la misura di una spocchia, giuridicamente ed eticamente ingiustificabile, mi pare non differisca molto da quello tenuto dalle banche (ovviamente favorita da certe Istituzioni) che allora potrebbero dire siamo una piccola realtà e possiamo fare come ci pare: rubare i soldi, sparire, falsificare documenti. Ovvero, per la verità, quanto è accaduto e sta accadendo.

E quanto appena esposto è la più evidente rappresentazione del modus agendi, cogitandi insito in chi in qualche modo è legato a quei giochi di potere all’interno della Repubblica di San Marino e che, a quanto pare, coinvolgerebbero anche la gestione e la diffusione dell’informazione nel Paese.

Parimenti è assolutamente condannabile la raccolta di materiale sulla vicenda da parte di Sara Bucci giornalista di RTV San Marino, in contatto con l’Avv Rossano Fabbri anch’egli parte attiva nel procedimento penale per relative conferma di quanto relativo alle notizie poiché, nonostante quanto ricevuto e da me inviato su sua richiesta contenesse le prove di evidenti reati compiuti ai danni della cittadinanza, dopo tre mesi dalla ricezione non ha ancora ritenuto di dover informare i cittadini, senza curarsi dell’enormità di quanto fosse venuta a conoscenza e che, evidentemente coinvolge migliaia di correntisti, soci di istituti di credito e nonostante la stessa giornalista fosse al corrente dell’intervento in merito al caso da parte dell’Ambasciata Italiana.

La stessa situazione coinvolge anche il sedicente giornalista “d’inchiesta” Marco Severini,  il quale però non risulta iscritto né a OdG Italiano (verificabile qui http://www.odg.it/elenco-iscritti ), né tantomeno alla Consulta per l’Informazione della RSM (vedi allegato) che, a quanto sembra, gli consente comunque di esercitare a prescindere (nonostante a quanto pare, sostanzialmente imputabile di usurpazione di titoli o di onori per quanto agli artt. 385 del cp sammarinese, nonché 498 del Codice penale italiano) anch’egli informato abbondantemente sui fatti da anni, ma assolutamente silente nonostante la gravità dell’accaduto.

Per quanto concerne poi la giornalista italiana Francesca Biliotti, socia di Stampa Estera in Italia e rappresentante di RTVSM in quella Sede, si denuncia anche in questo caso l’assoluta immobilità di fronte alla notifica delle censure di cui sopra, nonostante anch’ella fosse in possesso di tutte le notizie, nonché avesse la possibilità di verificarne la bontà, sia presso lo Studio Legale Fattori Fabbri Ceccoli, sia presso Sua Eccellenza l’Ambasciatore d’Italia Guido Cerboni.

Ricordando come nei casi di cronaca giudiziaria anche Corte Europea abbia sottolineato come la stampa “deve” dare informazioni sui procedimenti pendenti, e che conformandosi a tale orientamento interpretativo prevalente, anche la Corte di cassazione italiana, di recente ha riconosciuto al diritto di cronaca giudiziaria la natura di diritto pubblico soggettivo, relativo “alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell’ambito della vita associata”. Più in dettaglio, ne individua il fondamento nello “interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penali e civili, nel conoscere e controllare l’andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all’illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati”, nonché nel “diritto della collettività di ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria” (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3674).

Osservando come anche nell’ordinamento italiano Legge del 31 dicembre 1996, n. 675 (cosiddetta legge sulla privacy) il principio ispiratore della stessa sia quello secondo il quale, insieme al diritto del giornalista d’informare, meriti un’adeguata tutela anche il diritto dei cittadini a una buona informazione, ritenendo quindi che si possa formalmente parlare di obbligo d’informazione con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge perché inteso a favore della collettività.

Evidenziando poi come in merito a quanto NON pubblicato da Libertas, e a tutt’ora da RTVSM, la normativa stabilisca che la libertà di manifestazione del pensiero abbracci oggi la libertà di informazione, di espressione, di opinione, di stampa e che sancisca la libertà e il diritto di cronaca e di critica nonché il diritto dei cittadini all’informazione.

Ricordando che già nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte costituzionale italiana definì espressamente il lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero come «libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come «interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, alla informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee ed implica altresì esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri”. La Corte Costituzionale e, sia pure con tappe successive, ha riconosciuto dal 1965 in poi:

  1. a) la natura “coessenziale” dell’articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di “cardine” che tale norma riveste rispetto alla forma di “Repubblica democratica” fissata dalla Carta costituzionale (sentenze n. 5/1965; n. 11 e 98/1968; n. 105/1972; n. 94/ 1977); b) l’esistenza di un vero e proprio “diritto all’informazione”, come risvolto passivo della libertà di – espressione (sentenze n. 105/1972; n. 225/1974; n. 94/1977; n. 112/1993). c) la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un’attività d’informazione giornalistica (sentenze n. 11 e 98/1968; n. 2/ 1977). La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato non soltanto il principio che i cittadini-utenti hanno diritto di ricevere informazioni, ma che essi hanno diritto a ricevere un’informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata.

Preso in esame l’art. 21 della Carta Costituzionale italiana che colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo di carattere assoluto, pur considerando che tuttavia, l’attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad attuarsi.

La Corte Costituzionale italiana ha infatti da tempo affermato che il “diritto all’informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l’imperativo costituzionale che il “diritto all’informazione” garantito dall’art. 21 sia qualificato e caratterizzato:

  1. a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;
  2. b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”.

Inoltre il “diritto all’informazione” dei cittadini-utenti del sistema radiotelevisivo pubblico e privato sempre garantito dall’art. 21 Cost.,è qualificato e caratterizzato:

  1. a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;
  2. b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti;
  3. c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata;

Tenuto conto infine della legge del 31 dicembre 1996, n. 675, che ha prodotto importanti conseguenze in materia di diritto di cronaca e osservando come il principio ispiratore di tale legge sia quello secondo il quale, insieme al diritto del giornalista d’informare, meriti un’adeguata tutela anche il diritto dei cittadini a una buona informazione, si possa quindi formalmente parlare di obbligo d’informazione con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge perché inteso a favore della collettività.

Considerato inoltre che la notizia comunque inizialmente era stata data (vedi links) e che, giuridicamente, nella cronaca una verità incompleta equivale a una notizia falsa.

http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2017/11/09/12897_stefano-ercolani-la-malagestio-asset-banca-si-vergogni/

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/asset-banca-nuovi-guai-per-questioni-bcs/110757/1.html)

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/imola-oggi-dirigenti-banca-commerciale-sammarinese-denunciati-al-tribunale-unico-di-san-marino/86238/1.html

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/imola-oggi-dirigenti-banca-commercialesammarinese-denunciati-al-tribunale-unico-di-san-marino/86238/1.html&title=&summary=&source=)

 

Aggiungendo che dalla Homepage di Libertas l’Informazione di SM si legge:

Libertas  è un sito della Repubblica di San Marino con informazioni di interesse pubblico nei vari settori e  giornale on line.

Libertas, giornale on line con propria redazione, dà   notizie inerenti la Repubblica di San Marino e la Romagna in diretta riguardanti la politica, l’amministrazione pubblica, la cronaca e lo sport, rilevandole dal quotidiano L’Informazione di San Marino e altre fonti oppure sotto la propria responsabilità. Propone riflessioni sull’attualità.

Visto e sottolineato inoltre come sul Motore di ricerca Google, alla voce Banca Centrale di San Marino appare in prima schermata alla voce notizie principali (3 in tutto come da screenshot allegato) e che Libertas nonostante quanto alla Homepage e quanto alle regole deontologiche e all’ Art. 2 della legge 211/2014 ritiene di non riportare tale notizia, nonostante la pubblica utilità nonché le garanzie dello Studio Legale Fabbri Fattori Ceccoli, nonché quelle eventuali dell’Ambasciatore Cerboni, se interpellato.

Tenendo anche conto come il significato di “verità oggettiva della notizia” vada comunque inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto.

Sottolineando oltretutto come già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 19), e successivamente, il Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 19) riconoscono ad ogni individuo la libertà di opinione e il diritto a diffondere, a ricercare e a ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.

Aggiungendo che libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica, nonché requisito indispensabile per lo sviluppo di ogni uomo (Corte Edu, GC, 25.11.99, ric. 23118/93, Nilsen c. Norvegia, 25.11.99).

Considerato come la Consulta per l’informazione abbia rilasciato in data 16 Ottobre 2018 comunicato stampa in cui dichiara testualmente:

“Il consiglio direttivo della Consulta per l’informazione, nel constatare recenti pubblicazioni da parte di soggetti anonimi, che per avallare le proprie azioni tirano in ballo anche giornalisti, tiene a sottolineare la distinzione netta tra informazione e dossieraggio. Va evidenziata una demarcazione tra il ruolo fondamentale dei media di informare i cittadini e finalità, non sempre trasparenti e legittime, che esulano dalla corretta informazione fatta da chi tutti i giorni mette in campo la propria professionalità senza nascondersi dietro l’anonimato. Stigmatizziamo pertanto queste becere pratiche sottolineando che la Consulta è a fianco dei colleghi che sono stati strumentalizzati a loro insaputa. “

Sottolineando che quanto all’oggetto è opera di giornalista regolarmente iscritto all’Ordine italiano, e quanto ttrattato è ed era verificabile da documentazioni inviate regolarmente, comprensive di riferimenti per contattare legali ed Ambasciata italiana onde verificarne l’importanza, si evidenzia come l’informazione sammarinese sopracitata non pubblicando abbia evidentemente negato informazioni di pubblico interesse,

CHIEDE

la punizione dei colpevoli di quanto alla presente denuncia e che si proceda nei loro confronti e nei confronti di chiunque si ritenga responsabile per il reato di cui all’oggetto.

Chiede inoltre la verifica di possibili ulteriori reati legati alla censura applicata (e, considerando lea gravità dei reati ascrivibili ai colpevoli di quanto descritto in ciò che il sottoscritto ha inviato in redazione negli anni), quali il favoreggiamento e la turbativa di mercato.

Chiede altresì di essere informato circa l’eventuale archiviazione del procedimento, alla quale sin da ora ci si oppone, nonché di essere informato circa l’eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari.

Con riserva di costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle predette condotte.

Con riserva, altresì, di indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si rendessero necessari ai fini dell’accertamento dei fatti denunciati.

Nomina quale difensore di persona offesa l’Avv. Marino Fattori del Foro di San Marino con studio in San Marino alla Via XXVIII Luglio, 187, 47893 Borgomaggiore, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento.

Produce i seguenti documenti:

1) Copia mail invio notizie da me a Libertas SM     (all.1)

2) Copia mail avv. Fattori a Libertas SM   (all.2)

3) copia mail Cecchetti ad Avv Fattori (all.3)

4) Copia mail Sandra Bucci RTVSM (all 4)

5) Screenshot delle pagine censurate (all.5)

6) Copia mail inviate alla Consulta dell’informazione della RSM  (all.6)

7) copia e-mail dell’Ambasciatore Cerboni che segue il caso (all. 7)

8) copia bilanci “comuni “ BCSM, Asset e Banca Commerciale per gli anni 2011/2014 (all.8)

9) copia Bollettino Ufficiale della RSM falsificato (all. 9)

10) Copia chat con Libertas e RTVSM (all 10 e 11)

11) copia e-mails e chat messenger con Marco Severini (all.12)

12) Screenshot motore di ricerca Google alla voce Banca Centrale della Repubblica di San Marino (all 13)

13) Nomi iscritti alla Consulta per l’informazione a San Marino (all.14)

14) Mail inviata alla giornalista Francesca Billotti con segnalazioni di Omertà, censure nonché notizia dell’accaduto e dell’eccadente

 

Con osservanza.

 

Roma, li 06 Ottobre 2018

Stefano Davidson

 

 

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GIORNALISTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IO VI DENUNCIO AL TRIBUNALE UNICO PER INQUALIFICABILE CENSURA!

san marinoCensura

 

Poiché sto per denunciare L’ Informazione sammarinese, Libertas SM, RTVSM, Vinicia Picciulin, Marino Cecchetti, Sandra Bucci, Carlo Romeo e il sedicente giornalista Marco Severini al Tribunale Unico per gravissime violazioni giuridiche e deontologiche glielo comunico tramite “aperta denuncia”

di Stefano Davidson                                                                                                

Quanto segue è una “lettera aperta” o un’ “aperta denuncia”, insomma un “avviso” di modo che i destinatari, ben evidenti nel titolo, e nella denuncia riportata in calce, non si sorprendano se e quando gli dovessero venire notificate accuse in base a quanto segue.

Ho deciso infatti di denunciare in Tribunale Libertas SM, RTVSM ed altri membri dell’informazione sammarinese, oltre al sedicente giornalista Marco Severini (sulla cui qualifica professionale la Consulta pare non essere intervenuta) per le reiterate violazioni all’Art. 2 della legge 211/2014 relativamente a quanto concerne i giornalisti che svolgono attività nella Repubblica di San Marino e nella qualità di corrispondenti esteri nello Stato del Titano, poiché hanno ripetutamente ignorato i primi due doveri generali dell’Operatore dell’Informazione sanciti nell’articolo 3 del Codice ovvero:

  1. L’Operatore dell’Informazione deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini. Per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, previa adeguata verifica delle fonti.
  2.  L’Operatore dell’Informazione ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo dell’attività e degli atti pubblici.

Infatti, nonostante quanto all’oggetto e descritto nel link in conclusione di articolo, tutti censuravano la notizia in loro possesso seppur inviatagli e confermatagli ANCHE da Studio Legale e supportata da documentazione inequivocabile, oltre che dalle mail di conferma in merito all’intervento dell’Ambasciatore italiano.

Quest’Ultimo intervenuto nel tentativo di risolvere la situazione che per la Repubblica comporta reati gravi ed odiosi commessi nel favorire (scientemente o meno), Banca Commerciale Sammarinese prima, Asset banca poi e insieme a loro Banca Centrale, responsabile fin dalle prime battute di ciò che è finito in Tribunale dove, in un Paese onestamente gestito, non sarebbe mai dovuta finire vista la scontatezza del buon diritto della vittima fin dal primo istante della vicenda, come dimostrato da TUTTI gli atti presenti al Tribunale Unico.

Libertas SM e RTVSM, censuravano addirittura l’una la dimostrazione evidente del contrario di quanto relativo a ciò da loro stessi pubblicato nel Luglio 2017, ovvero una lista NPL dove il nome di chi stava subendo quanto all’oggetto è stato indicato quale DEBITORE della Repubblica NONOSTANTE invece fosse e sia CREDITORE per diversi milioni di euro. L’altra la conferma di quanto al comunicato stampa da loro precedentemente pubblicato.

http://www.libertas.sm/notizie/2017/07/26/san-marino-maria-cristina-gherardi-su-lelenco-pubblicato-da-linformazione-credito-di-imposta.html

http://www.smtvsanmarino.sm/politica/2017/07/26/lista-debitori-maria-cristina-gherardi-causa-vedere-restituiti-risparmi-indebitamente-sottratti

quando, in verità, come detto, è la stessa RSM che al momento sta ancora trattenendo più di un milione di euro, sottratto illegittimamente da funzionari di Banca Commerciale Sammarinese, come confermato anche dalle parole del Commissario della Legge Simon Luca Morsiani agli atti del procedimento penale, e con l’evidente complicità di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nonché quanto in crescita da nove anni rappresentato da interessi e danni provocati.

Detta cifra, che ora si aggirerebbe intorno ai dieci milioni di euro, nasce e cresce a dismisura per responsabilità unica del lassismo istituzionale delle Segreterie di Stato delle Finanze, Giustizia, Industria e Interno protrattosi negli anni, costantemente informate sull’accaduto ma silenti, quantomeno fino all’intervento dell’Ambasciatore italiano Guido Cerboni, nonché della malversazione che parrebbe evidente da parte non solo delle banche coinvolte, i cui vertici sono GIÀ stati condannati in primo grado o per associazione a delinquere o come Gruppo Criminale in altri due procedimenti giudiziari, ma anche ed evidentissimamente, di Banca Centrale della Repubblica di San Marino che, a firma del suo ex DG Mario Giannini, mentì per iscritto ad esposto ufficiale presentato dalla vittima nel 2011.

Senza contare quanto risposto via mail pochi anni fa dalla stessa Banca Centrale da dove si evince come il Direttore Generale, la Vigilanza e Funzionari vari fossero al corrente di tutto ma, contro ogni norma giuridica, decidevano di non intervenire e lo mettevano per iscritto.

MAil Annibali BCSM

Tale ulteriore debito, grazie ai comportamenti illegittimi, le omertà e le censure locali, a quanto pare finirà con ogni probabilità sulle spalle dei contribuenti sammarinesi,  a cui nessuno dice nulla, nonostante le evidenti ed incontrovertibili responsabilità istituzionali spalmate sulla bellezza di NOVE (9) anni di calvario nei confronti di una donna, che ebbe la sola colpa di accettare le condizioni di acquisto e la conditio sine qua non del pagamento di parte dell’importo della vendita della propria abitazione sita in Rimini, da parte di Società di diritto sammarinese (AMCO srl), su un conto corrente fatto aprire appositamente in Banca Commerciale Sammarinese dall’Amministratore Unico della succitata Società, tal Massimo Rughi, risultato poi essere contemporaneamente procacciatore di clienti per la stessa Banca Commerciale Sammarinese.

Dagli atti:

“(…) RUGHI, come comprovato nel caso di specie, ebbe un rapporto di collaborazione con Banca Commerciale Sammarinese nell’ambito della quale fu in condizione di gestire le posizioni finanziarie di clienti della Banca, in forza di deleghe risultate in taluni casi formalmente irregolari, incontrando nella compiacenza di funzionari – non più precisamente identificabili in relazione specifiche responsabilità, che appaiono condivise a livello direttivo – ripetute agevolazioni alla propria operatività, quantomeno – omettendo specifici oneri di verifica – non eccependo sistematicamente le irregolarità che, anche da un punto di vista meramente documentale, potevano emergere rispetto all’operato di RUGHI su rapporti intestati a terzi; è chiaro che il caso di G.M, e le univoche indicazioni che emergono a più riprese dalla documentazione raccolta nella corrente istruttoria, evidenzia il ripetuto coinvolgimento nelle singole operazioni di funzionari che, può sostenersi, dovessero all’epoca essere a conoscenza del tipo di operatività consentito a RUGHI; […] in alcuni casi, e senza adeguate giustificazioni, RUGHI ha operato – come emerso nelle circostanze in esame – direttamente trasferimenti a proprio immediato vantaggio economico.”

Va da sé che la denuncia giungerà in Tribunale poiché questa censura applicata a notizie di enorme rilievo economico e politico per l’intera Comunità sammarinese ha raggiunto il suo apice con addirittura l’eliminazione dalle pagine di internet da parte di Libertas SM di un Comunicato Stampa già pubblicato,

http://www.libertas.sm/notizie/2018/09/18/san-marino-la-banca-centrale-rischia-di-sborsare-milioni-di-euro-per-rimborsare-ex-correntista.html .

Pagine CENSURATE-1Pagine CENSURATE-2

Tale inconcepibile bavaglio è stato posto da Libertas SM nonostante la legittimità del contenuto fosse confermata dall’Avv sammarinese Marino Fattori dello Studio Fattori Fabbri Ceccoli, protagonista attivo in Tribunale in merito alla vicenda e verificabile presso l’Ambasciata d’Italia al corrente di tutto.

Non solo, ma è stata applicata nonostante detto comunicato fosse legato a doppio filo con quanto, tra l’altro, pubblicato da Libertas SM stessa con enfasi e con assoluto disprezzo della privacy della vittima di quanto all’oggetto, di cui inseriva nome e cognome nel titolo

http://www.libertas.sm/notizie/2017/07/26/san-marino-maria-cristina-gherardi-su-lelenco-pubblicato-da-linformazione-credito-di-imposta.html

http://www.smtvsanmarino.sm/politica/2017/07/26/lista-debitori-maria-cristina-gherardi-causa-vedere-restituiti-risparmi-indebitamente-sottratti

Va considerato inoltre, a carico di coloro alla denuncia in calce che la notizia inizialmente era comunque stata data (vedi link sottostanti e quanto detto in merito agli NPL) e come giuridicamente, a conti fatti, nella cronaca una verità incompleta equivalga a una notizia falsa.

http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2017/11/09/12897_stefano-ercolani-la-malagestio-asset-banca-si-vergogni/

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/asset-banca-nuovi-guai-per-questioni-bcs/110757/1.html)

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/imola-oggi-dirigenti-banca-commerciale-sammarinese-denunciati-al-tribunale-unico-di-san-marino/86238/1.html

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/imola-oggi-dirigenti-banca-commercialesammarinese-denunciati-al-tribunale-unico-di-san-marino/86238/1.html&title=&summary=&source=)

Visto e sottolineato inoltre come la notizia censurata dall’informazione della Repubblica di San Marino sul Motore di ricerca Google, alla voce Banca Centrale di San Marino apparisse invece in prima schermata alla voce notizie principali.

La notizia di cui al comunicato stampoa Su motore di ricerca Google

Sottolineando infine che quanto all’oggetto era ed è opera di giornalista regolarmente iscritto all’Ordine italiano e quanto trattato è ed era verificabile da documentazioni inviate regolarmente, comprensive di riferimenti per contattare legali ed Ambasciata italiana onde verificarne l’importanza, si evidenzia come l’informazione sammarinese sopracitata non pubblicando abbia evidentemente negato informazioni di pubblico interesse contravvenendo ad ogni norma nazionale ed europea in proposito, macchiandosi del più odioso dei reati, soprattutto in un regime sedicente democratico,  ovverosia la censura di verità evidenti!

Per concludere si riporta ad esempio di come viene superficialmente ed infantilmente gestita l’informazione nella Repubblica di San Marino (neanche fosse redatta su giornalini scolastici!) l’inaccettabile risposta del redattore di Libertas Sm Marino Cecchetti resa all’avv Marino Fattori, per iscritto, in cui conferma appieno le proprie responsabilità relativamente a quanto alla denuncia, visto quanto -presentatogli dallo stesso avvocato sammarinese e dopo aver, comunque, pubblicato Liste NPL senza verifica alcuna da cui la possibile, e si immagina più che prossima, denuncia per diffamazione a mezzo stampa da parte della vittima:

“La nostra è una piccola struttura. Noi non siamo in grado di prendere in considerazione casi di una certacomplessità. Pubblichiamo solo notizie già presenti su giornali cartacei (citando ovviamente la fonte) o pezzi inviatici da sammarinesi di cui conosciamo direttamente la identità, garantiti in questo dalla nostra legge sulla stampa. Ci dispiace di non poter fare altro.”

E ancora, nonostante la possibilità di verificare il tutto, come previsto dall’art 11 del Codice deontologico sammarinese, come detto con una semplice telefonata all’Ambasciatore italiano.

Va aggiunto che se proprio la codardia professionale (augurandosi che non emerga malafede o collusioni) impediva di assumersi le proprie responsabilità davanti a documentazioni incontrovertibili, pubblicare la notizia così come ricevuta ovvero un Comunicato Stampa da parte di professionista sammarinese su vicenda di interesse pubblico, lo stesso Cecchetti, ad esempio, si giustificava “illegittimamente” ed infantilmente con queste testuali parole:

Faccio seguito al nostro incontro di venerdì scorso. Abbiamo ripreso in esame con scrupolo tutta la quetione. Onestamente dobbiamo riconoscere che noi non abbiamo la struttura in grado di affrontarla con il necessario rigore e con la professionalità che merita. Per cui dobbiamo rinunciare.”

Si immagina quanto personale avessero a Luglio scorso e di che attrezzature all’avanguardia considerata la mole della lista di NPL !
E nonostante questa mirabolante gli è sfuggito che chi da anni nelle loro mail sotto forma di articoli o links è evidente sia tutt’ora abusata dallo Stato di San Marino e non un credito da vantare!

links di seguito quanto relativo agli NPL censurato nella Repubblica di San Marino ma pubblicato in Italia.

https://www.imolaoggi.it/2018/10/24/nella-repubblica-di-san-marino-gli-npl-sono-davvero-tutti-npl/

https://segretidibanca.wordpress.com/2018/08/15/clamoroso-nella-rep-di-san-marino/

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Concludendo annoto che se questo è il giornalismo nella “democratica” Repubblica di San Marino bisognerebbe informare la cittadinanza di ignorare quanto riferisce, visto quanto all’oggetto provocato per due lustri grazie proprio al concorso della stessa “informazione” locale e di conseguenza ai loro portafogli.

Evito di parlare della considerazione del dramma provocato ad una vita da quanto descritto in quanto da  me comunicato di volta in volta alle “testate giornalistiche” succitate (e conservo ogni e mail o chat) ed assolutamente ignorato, nonostante l’evidentissima violenza insita in ogni comportamento dal 2009 ad oggi nei confronti di una donna.

Ah, dimenticavo, in merito agli altri citati nel titolo e le relative responsabilità le trovate qui di seguito il testo della denuncia in procinto di partire in direzione Tribunale Unico.

 

 

Al TRIBUNALE UNICO della Repubblica di San Marino

Il sottoscritto Stefano Davidson, nato a Genova il 29/05/1962, residente in (omissis) (RM) in via (omissis), giornalista italiano tess. N. 147209, dopo aver ripetutamente cercato di comunicare alla popolazione sammarinese notizie politico/finanziarie di estremo interesse collettivo

DENUNCIA

a questo Tribunale Unico le reiterate violazioni dell’ Art. 2 della legge 211/2014 relativamente ai giornalisti che svolgono attività nella Repubblica di San Marino e nella qualità di corrispondenti esteri nello Stato del Titano da parte di Marino Cecchetti di LibertasSM, quanto Sara Bucci di RTVSM, poiché tutti hanno ripetutamente ignorato i primi due doveri generali dell’Operatore dell’Informazione sanciti nell’articolo 3 del Codice ovvero:

  1. L’Operatore dell’Informazione deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini. Per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile, previa adeguata verifica delle fonti.
  2. L’Operatore dell’Informazione ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo dell’attività e degli atti pubblici.

Infatti la censura applicata a notizie di enorme rilievo economico e politico per l’intera Comunità sammarinese ha raggiunto il suo apice con l’eliminazione da parte di Libertas SM e di Marino Cecchetti addirittura di un Comunicato Stampa, già pubblicato, dalle pagine di internet. Ciò è stato fatto nonostante la legittimità del contenuto dello stesso fosse confermata dall’Avv Marino Fattori protagonista attivo in Tribunale in merito alla vicenda.

(http://www.libertas.sm/notizie/2018/09/18/san-marino-la-banca-centrale-rischia-di-sborsare-milioni-di-euro-per-rimborsare-ex-correntista.html  )

Ed è addirittura surreale come la dichiarazione dello stesso Cecchetti, a giustificazione della sua censura, a prescindere da quanto sopra esposto, già da sola sia un ammissione di colpa. Quel che afferma il denunciato (all 3) sostanzialmente equivale a dire: siamo una piccola realtà giornalistica per cui possiamo permetterci di dare notizie a metà, non darne o addirittura eliminare quelle già date e questo comportamento oltre che dare la misura di una spocchia, giuridicamente ed eticamente ingiustificabile, mi pare non differisca molto da quello tenuto dalle banche (ovviamente favorita da certe Istituzioni) che allora potrebbero dire siamo una piccola realtà e possiamo fare come ci pare: rubare i soldi, sparire, falsificare documenti. Ovvero, per la verità, quanto è accaduto e sta accadendo.

E quanto appena esposto è la più evidente rappresentazione del modus agendi, cogitandi insito in chi in qualche modo è legato a quei giochi di potere all’interno della Repubblica di San Marino e che, a quanto pare, coinvolgerebbero anche la gestione e la diffusione dell’informazione nel Paese.

Parimenti è assolutamente condannabile la raccolta di materiale sulla vicenda da parte di Sara Bucci giornalista di RTV San Marino, in contatto con l’Avv Rossano Fabbri anch’egli parte attiva nel procedimento penale per relative conferma di quanto relativo alle notizie poiché, nonostante quanto ricevuto e da me inviato su sua richiesta contenesse le prove di evidenti reati compiuti ai danni della cittadinanza, dopo tre mesi dalla ricezione non ha ancora ritenuto di dover informare i cittadini, senza curarsi dell’enormità di quanto fosse venuta a conoscenza e che, evidentemente coinvolge migliaia di correntisti, soci di istituti di credito e nonostante la stessa giornalista fosse al corrente dell’intervento in merito al caso da parte dell’Ambasciata Italiana.

La stessa situazione coinvolge anche il sedicente giornalista “d’inchiesta” Marco Severini,  il quale però non risulta iscritto né a OdG Italiano (verificabile qui http://www.odg.it/elenco-iscritti ), né tantomeno alla Consulta per l’Informazione della RSM (vedi allegato) che, a quanto sembra, gli consente comunque di esercitare a prescindere (nonostante a quanto pare, sostanzialmente imputabile di usurpazione di titoli o di onori per quanto agli artt. 385 del cp sammarinese, nonché 498 del Codice penale italiano).anch’egli informato abbondantemente sui fatti da anni ma assolutamente silente nonostante la gravità dell’accaduto.

Per quanto concerne poi la giornalista italiana Francesca Biliotti, socia di Stampa Estera in Italia e rappresentante di RTVSM in quella Sede, si denuncia anche in questo caso l’assoluta immobilità di fronte alla notifica delle censure di cui sopra, nonostante anch’ella fosse in possesso di tutte le notizie, nonché avesse la possibilità di verificarne la bontà, sia presso lo Studio Legale Fattori Fabbri Ceccoli, sia presso Sua Eccellenza l’Ambasciatore d’Italia Guido Cerboni.

Ricordando come nei casi di cronaca giudiziaria anche Corte Europea abbia sottolineato come la stampa “deve” dare informazioni sui procedimenti pendenti, e che conformandosi a tale orientamento interpretativo prevalente, anche la Corte di cassazione italiana, di recente ha riconosciuto al diritto di cronaca giudiziaria la natura di diritto pubblico soggettivo, relativo “alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell’ambito della vita associata”. Più in dettaglio, ne individua il fondamento nello “interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penali e civili, nel conoscere e controllare l’andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all’illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati”, nonché nel “diritto della collettività di ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria” (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3674).

Osservando come anche nell’ordinamento italiano Legge del 31 dicembre 1996, n. 675 (cosiddetta legge sulla privacy) il principio ispiratore della stessa sia quello secondo il quale, insieme al diritto del giornalista d’informare, meriti un’adeguata tutela anche il diritto dei cittadini a una buona informazione, ritenendo quindi che si possa formalmente parlare di obbligo d’informazione con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge perché inteso a favore della collettività.

Evidenziando poi come in merito a quanto NON pubblicato da Libertas, e a tutt’ora da RTVSM, la normativa stabilisca che la libertà di manifestazione del pensiero abbracci oggi la libertà di informazione, di espressione, di opinione, di stampa e che sancisca la libertà e il diritto di cronaca e di critica nonché il diritto dei cittadini all’informazione.

Ricordando che già nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte costituzionale italiana definì espressamente il lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero come «libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come «interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, alla informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee ed implica altresì esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri”. La Corte Costituzionale e, sia pure con tappe successive, ha riconosciuto dal 1965 in poi:

  1. a) la natura “coessenziale” dell’articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di “cardine” che tale norma riveste rispetto alla forma di “Repubblica democratica” fissata dalla Carta costituzionale (sentenze n. 5/1965; n. 11 e 98/1968; n. 105/1972; n. 94/ 1977); b) l’esistenza di un vero e proprio “diritto all’informazione”, come risvolto passivo della libertà di – espressione (sentenze n. 105/1972; n. 225/1974; n. 94/1977; n. 112/1993). c) la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un’attività d’informazione giornalistica (sentenze n. 11 e 98/1968; n. 2/ 1977). La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato non soltanto il principio che i cittadini-utenti hanno diritto di ricevere informazioni, ma che essi hanno diritto a ricevere un’informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata.

Preso in esame l’art. 21 della Carta Costituzionale italiana che colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo di carattere assoluto, pur considerando che tuttavia, l’attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad attuarsi.

La Corte Costituzionale italiana ha infatti da tempo affermato che il “diritto all’informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l’imperativo costituzionale che il “diritto all’informazione” garantito dall’art. 21 sia qualificato e caratterizzato:

  1. a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;
  2. b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”.

Inoltre il “diritto all’informazione” dei cittadini-utenti del sistema radiotelevisivo pubblico e privato sempre garantito dall’art. 21 Cost.,è qualificato e caratterizzato:

  1. a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;
  2. b) dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti;
  3. c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata;

Tenuto conto infine della legge del 31 dicembre 1996, n. 675, che ha prodotto importanti conseguenze in materia di diritto di cronaca e osservando come il principio ispiratore di tale legge sia quello secondo il quale, insieme al diritto del giornalista d’informare, meriti un’adeguata tutela anche il diritto dei cittadini a una buona informazione, si possa quindi formalmente parlare di obbligo d’informazione con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge perché inteso a favore della collettività.

Considerato inoltre che la notizia comunque inizialmente era stata data (vedi links) e che, giuridicamente, nella cronaca una verità incompleta equivale a una notizia falsa.

http://www.tribunapoliticaweb.sm/economia/2017/11/09/12897_stefano-ercolani-la-malagestio-asset-banca-si-vergogni/

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/asset-banca-nuovi-guai-per-questioni-bcs/110757/1.html)

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/imola-oggi-dirigenti-banca-commerciale-sammarinese-denunciati-al-tribunale-unico-di-san-marino/86238/1.html

http://www.libertas.sm/cont/comunicato/imola-oggi-dirigenti-banca-commercialesammarinese-denunciati-al-tribunale-unico-di-san-marino/86238/1.html&title=&summary=&source=)

Aggiungendo che dalla Homepage di Libertas l’Informazione di SM si legge:

Libertas  è un sito della Repubblica di San Marino con informazioni di interesse pubblico nei vari settori e  giornale on line.

Libertas, giornale on line con propria redazione, dà   notizie inerenti la Repubblica di San Marino e la Romagna in diretta riguardanti la politica, l’amministrazione pubblica, la cronaca e lo sport, rilevandole dal quotidiano L’Informazione di San Marino e altre fonti oppure sotto la propria responsabilità. Propone riflessioni sull’attualità.

Visto e sottolineato inoltre come sul Motore di ricerca Google, alla voce Banca Centrale di San Marino appare in prima schermata alla voce notizie principali (3 in tutto come da screenshot allegato) e che Libertas nonostante quanto alla Homepage e quanto alle regole deontologiche e all’ Art. 2 della legge 211/2014 ritiene di non riportare tale notizia, nonostante la pubblica utilità nonché le garanzie dello Studio Legale Fabbri Fattori Ceccoli, nonché quelle eventuali dell’Ambasciatore Cerboni, se interpellato.

Tenendo anche conto come il significato di “verità oggettiva della notizia” vada comunque inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia come fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto.

Sottolineando oltretutto come già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art. 19), e successivamente, il Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 19) riconoscono ad ogni individuo la libertà di opinione e il diritto a diffondere, a ricercare e a ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere.

Aggiungendo che libertà di informazione è un diritto sociale e politico poiché fondamento di una società democratica e di una democrazia pluralistica, nonché requisito indispensabile per lo sviluppo di ogni uomo (Corte Edu, GC, 25.11.99, ric. 23118/93, Nilsen c. Norvegia, 25.11.99).

Considerato come la Consulta per l’informazione abbia rilasciato in data 16 Ottobre 2018 comunicato stampa in cui dichiara testualmente:

“Il consiglio direttivo della Consulta per l’informazione, nel constatare recenti pubblicazioni da parte di soggetti anonimi, che per avallare le proprie azioni tirano in ballo anche giornalisti, tiene a sottolineare la distinzione netta tra informazione e dossieraggio. Va evidenziata una demarcazione tra il ruolo fondamentale dei media di informare i cittadini e finalità, non sempre trasparenti e legittime, che esulano dalla corretta informazione fatta da chi tutti i giorni mette in campo la propria professionalità senza nascondersi dietro l’anonimato. Stigmatizziamo pertanto queste becere pratiche sottolineando che la Consulta è a fianco dei colleghi che sono stati strumentalizzati a loro insaputa. “

Sottolineando che quanto all’oggetto è opera di giornalista regolarmente iscritto all’Ordine italiano, e quanto ttrattato è ed era verificabile da documentazioni inviate regolarmente, comprensive di riferimenti per contattare legali ed Ambasciata italiana onde verificarne l’importanza, si evidenzia come l’informazione sammarinese sopracitata non pubblicando abbia evidentemente negato informazioni di pubblico interesse,

CHIEDE

la punizione dei colpevoli di quanto alla presente denuncia e che si proceda nei loro confronti e nei confronti di chiunque si ritenga responsabile per il reato di cui all’oggetto.

Chiede inoltre la verifica di possibili ulteriori reati legati alla censura applicata (e, considerando lea gravità dei reati ascrivibili ai colpevoli di quanto descritto in ciò che il sottoscritto ha inviato in redazione negli anni), quali il favoreggiamento e la turbativa di mercato.

Chiede altresì di essere informato circa l’eventuale archiviazione del procedimento, alla quale sin da ora ci si oppone, nonché di essere informato circa l’eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari.

Con riserva di costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza delle predette condotte.

Con riserva, altresì, di indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si rendessero necessari ai fini dell’accertamento dei fatti denunciati.

Nomina quale difensore di persona offesa l’Avv. Marino Fattori del Foro di San Marino con studio in San Marino alla Via XXVIII Luglio, 187, 47893 Borgomaggiore, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento.

Produce i seguenti documenti:

1) Copia mail invio notizie da me a Libertas SM     (all.1)

2) Copia mail avv. Fattori a Libertas SM   (all.2)

3) copia mail Cecchetti ad Avv Fattori (all.3)

4) Copia mail Sandra Bucci RTVSM (all 4)

5) Screenshot delle pagine censurate (all.5)

6) Copia mail inviate alla Consulta dell’informazione della RSM  (all.6)

7) copia e-mail dell’Ambasciatore Cerboni che segue il caso (all. 7)

8) copia bilanci “comuni “ BCSM, Asset e Banca Commerciale per gli anni 2011/2014 (all.8)

9) copia Bollettino Ufficiale della RSM falsificato (all. 9)

10) Copia chat con Libertas e RTVSM (all 10 e 11)

11) copia e-mails e chat messenger con Marco Severini (all.12)

12) Screenshot motore di ricerca Google alla voce Banca Centrale della Repubblica di San Marino (all 13)

13) Nomi iscritti alla Consulta per l’informazione a San Marino (all.14)

14) Copia e-mail inviata alla giornalista Francesca Billotti con segnalazioni di Omertà, censure nonché notizia dell’accaduto e dell’accadente.

Con osservanza.

Roma, li (omissis) Novembre 2018

 

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CLAMOROSO FALSO A SAN MARINO?

Un Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, apparentemente falsificato nella presentazione del deposito dello stato passivo di Asset Banca, nonché bilanci di Banca Centrale, Asset e Banca Commerciale sammarinese per quattro anni certificati contemporaneamente dallo stesso Auditor.

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Al probabile falso in comunicazioni sociali, falso ideologico e falso materiale nella produzione del Bollettino Ufficiale soprariportato e pubblicato dalla Repubblica di San Marino in merito alla liquidazione amministrativa di Asset Banca, si aggiungono le prove delle contemporanee certificazioni di bilancio dal 2010 al 2014, sotto la responsabilità dell’allora Segreteria all’Industria, per Banca Centrale, Banca Commerciale Sammarinese ed Asset Banca da parte di  BDO Italia a firma dott. Paolo Scelsi.

BDO IMAGES 22.jpeg

La scoperta della gravissima alterazione di documento ufficiale sensibile è avvenuta durante le indagini in merito a quanto segue e già abbondantemente trattato dal nostro sito ormai da anni:

 

Un patrimonio e quattro funzionari

 

Quattro funzionari di Banca e un Auditor italiani rischiano di costare milioni alla Repubblica di San Marino. Direttamente coinvolta anche Banca Centrale della Repubblica nonché le Segreterie istituzionali preposte al controllo della stessa, dell’Industria e dell’Interno .

di Stefano Davidson

Quattro italiani rischiano di costare davvero cari alla Repubblica di San Marino, visti i comportamenti tenuti dagli stessi in occasione di una “sparizione” di denaro dal conto di una correntista nel lontano 2009.

Una strana o quantomeno insolita ammucchiata di responsabilità, quelle che poi sono emerse a seguito delle indagini sostanzialmente causate dal rifiuto di restituire quanto indebitamente “sparito” dal conto corrente di una cliente per venire investito in titoli ad altissimo rischio, ha portato la cifra di quello che poteva essere allora, ammettendo responsabilità evidenti, una normale restituzione del maltolto con successivo perseguimento giuridico dei responsabili ad aggirarsi ad oggi intorno ai 10.000.000 di euro.

Già perché la responsabilità di due funzionari principalmente coinvolti allora, dott. Valerio Benvenuto di Forlì e dott. Paolo Droghini di Rimini, entrambi dipendenti di Banca Commerciale Sammarinese all’epoca dei fatti e rispettivamente Direttore Generale fresco di nomina e Vice Direttore Generale, oltre al Direttore della filiale di Dogana della stessa Giovanni Crosara di Rimini (già indagato nel 2010 in altro procedimento anche dal Tribunale Ravenna per ipotesi di truffa aggravata, fatture false e riciclaggio e successivamente condannato, in seguito a patteggiamento, alla pena di due anni per riciclaggio) e dell’altro coinvolto dott. Stefano Bertozzi (recentemente condannato dal Tribunale della RSM a quattro anni e due mesi per riciclaggio dal Congo Brazzaville) hanno portato successivamente all’implicazione di Banca Centrale Sammarinese allora “gestita”, anche quale Capo della Vigilanza, dal Dott. Mario Giannini anch’egli italianissimo, residente a Roma, il quale ignorò quanto denunciato dalla correntista in esposto ufficiale, addirittura mentendo per iscritto nella risposta altrettanto ufficiale e protocollata.

Lettera Banca Centrale ..

 

Va da sé che tutto questo è finito in Tribunale dove non sarebbe mai dovuto finire vista la scontatezza del buon diritto della “depredata”, palesabile già da un superficiale controllo sui sistemi informatici di Banca Commerciale Sammarinese nonché evidente dalle parole espresse dal CDA nell’occasione e nell’offerta ingiustificata di transigere a cifra ridicola (entrambe in foto qui sotto) se effettivamente  Banca Commerciale Sammarinese e i suoi funzionari non avessero avuto responsabilità. Nelle prime due foto qui sotto anche gli stralci dei Decreti Commissariali in merito alle deleghe millantate da BCS.

dai decreti penali 1dai decreti penali 2Verbale CDA BCS con note.jpg ...andreoni

Lì, però, altri due italiani i Commissari della Legge Antonella Volpinari e Simon Luca Morsiani per istruire anzi, alla fine per archiviare per decadenza dei termini quanto denunciato, impiegarono cinque anni con quel che ne potrebbe ora conseguire per la RSM a livello di giustizia europea.

Si aggiunge per la cronaca che proprio il Commissario Volpinari, non solo nemmeno verificò se quanto lamentato dalla vittima rispondesse effettivamente a verità, ovvero NON verifico la presenza di deleghe in BCS, ma neppura richiese a BCSM i risultati della loro indagine, effettuata dopo l’Esposto Ufficiale presentato dalla vittima, subendo di conseguenza una decisa reprimenda delle sue attività in sede di riapertura del fascicolo da parte del Giudice delle Appellazioni David Brunelli.

tribunale-san-marino

La cosa singolare è che nonostante poi, dopo la riapertura del procedimento, il Commissario Morsiani abbia decretato in sede di archiviazione penale che non sussisteva associazione a delinquere quando gli stessi soggetti, da lui indagati, sono stati poi giudicati dal Giudice Felici nel giudizio di primo grado del Processo per il Conto Mazzini e sempre in quanto membri della Banca Commerciale Sammarinese e per loro azioni (o non azioni) all’interno della stessa, quali associati a delinquere .

Come da sentenza secondo il Giudice Felici (ora in CEDU) infatti:

si associavano tra loro allo scopo di attuare un complesso programma criminale, destinato a durare oltre la commissione dei singoli reati, e diretto a: (a) conseguire profitti corruttivi e comunque ingiusti dallo svolgimento dell’attività politica ed amministrativa anche attraverso la partecipazione diretta o indiretta nelle attività economiche, o attraverso la riscossione di danaro a titolo di tangente all’atto del rilascio dell’autorizzazione; (b) acquisire direttamente o indirettamente la gestione e il controllo di società, in particolare all’associazione e, comunque, portatrici di interessi (illeciti) di parte che venivano anteposti a quelli dello Stato; (…) (f) ostacolare l’individuazione criminosa dei fondi derivanti dai reati contro la pubblica amministrazione, falsa fatturazione, falsità in atti, truffa, ricettazione, appropriazione indebita e da altri misfatti, reinvestirli in attività finanziarie, in partecipazioni societarie, e in beni immobili. In particolare, gli associati si proponevano di condizionare il funzionamento di organi costituzionali, di apparati della pubblica amministrazione e il risultato delle competizioni elettorali, mediante una fitta rete di conoscenze e legami personali nei settori delle istituzioni, della politica e dell’economia, acquisiti anche grazie ai ruoli politici (nei partiti) e istituzionali (in seno al Congresso di Stato e al Consiglio Grande e Generale) di alcuni membri dell’associazione (Podeschi, Stolfi, Menicucci, Mularoni, Lonfernini, Marcucci) (…)”

E poi:

Banca Commerciale Sammarinese, ovvero altro ente piegato e integralmente asservito alle malefatte dei suoi vertici organizzativi e gestionali, e, quindi, in grado di garantire, con la sistematica trasgressione di norme regolamenti e circolari, l’impunità dei suoi clienti;

E come da cronaca locale

“Gli atti danno conto in modo inequivocabile del ruolo centrale, da assoluto dominus, che Giuseppe Roberti (nel Cda BCS per tutta la durata del sopruso, Presidente e vicepresidente in numerose occasioni) esercitava all’interno di Banca Commerciale Sammarinese, e quindi anche nello smistamento dei denari portati dai libretti: questa posizione, se non si può attribuire alla gestione più operativa e tecnica dell’istituto, esiste fuor di dubbio con riferimento alla gestione del passaggio delle somme oggetto di questa indagine. Emilio Della Balda (presidente dell’istituto, come Marcello Malpeli e Giuseppe Roberti), i vari direttori generali (Gilberto Canuti, Leo Marino Stacchini, Valerio Benvenuto), funzionari di elevato (Paolo Droghini, Giovanni Crosara, Stefano Bertozzi, Fausto Cucchi, Stefano Fratenali, Raffaele Pistillo) o meno elevato livello (Davide Giovagnoli), tutti però parimenti beneficiati con somme fuori busta o compensi straordinari, in certi casi dalla esilissima giustificazione obiettiva, non hanno mai impedito o obiettato nulla rispetto a questo tipo di movimentazioni

Non solo, il Presidente e il Direttore generale di Asset Banca, coinvolta anch’essa in quanto al momento dell’acquisizione di BCS, se ne accollò ogni responsabilità, Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini sono già stati condannati in primo grado entrambi in altro procedimento (“Re Nero” al Tribunale di Forlì) a 8 anni e 10 mesi.

Alle lentezze procedurali del Tribunale in ambito penale e civile si aggiunge poi l’improvvisa liquidazione amministrativa di Asset Banca a pochi mesi da sentenza evidentemente a favore della cliente che avrebbe di conseguenza coinvolto anche Banca Centrale e i suoi vertici.

Una strana combinazione, se non si fosse giunti durante le indagini dello Studio legale Fattori Fabbri Ceccoli, proseguite in profondità dal sottoscritto visti i tempi tenuti dal Tribunale Unico (di cui al paragrafo precedente), alla scoperta che oltre alle responsabilità dei succitati bancari, esisteva anche uno strano e decisamente contestabile rapporto tra banche controllate e controllore (a nome e per conto della RSM) considerato che tutte e tre utilizzavano nello stesso arco di tempo dal 2010 al 2014 la medesima società di revisione esterna, la BDO srl, italiana ed amministrata dall’italiano Dott. Paolo Scelsi (di Roma).

bdo-italia

Ovvero chi controllava i conti di chi acquisì in quel periodo Banca Commerciale Sammarinese, ovvero di Asset Banca poi (che pur con querela in atto e “pistola fumante” nel cassetto nominò il sopracitato Dott. Droghini quale nuovo Direttore Generale), era lo stesso che poi controllava quelli di Banca Centrale ed altro non era ed è che l’organo di vigilanza finanziaria della RSM. Lo stesso che aveva certificato anche quelli della liquidata senza notare come la posizione della vittima fosse  certamente qualcosa di molto diverso dagli NPL, lista dove tutt’ora la vittima è presente, con buona pace per il reato di calunnia e tentata estorsione.

La vittima di tutto questo, di tutto questo sistema già oltre la malattia, probabilmente vicino alla decomposizione, dopo aver visto che anche le comunicazioni inviate all’Ambasciata della RSM in Italia (vedi foto a fine paragrafo) erano state con buona probabilità insabbiate dall’allora Ambasciatrice Daniela Rotondaro o da chi allora si trovava nella Segreteria competente, nel Dicembre 2017, sfiancata, chiese quindi aiuto all’Ambasciata d’Italia a San Marino la quale si è impegnata nella persona dei Sua Eccellenza l’Ambasciatore Guido Cerboni a notificare quanto accaduto e in atto al Segretario della Giustizia della RSM con dovizia di particolari e tanto di documentazioni allegate e da Lui personalmente selezionate.

Ambasciata RSM mAils

 

 

 

A tutto questo si aggiunge infine come ciliegina su questa enorme torta al veleno la surreale e nella sua pilatesca motivazione, abominevole, negazione da parte dei liquidatori di Asset dell’iscrizione al passivo della vittima poiché in ritardo sulla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale secondo loro avvenuta nel febbraio del 2018, ma dimostratasi totalmente assente alla prima verifica (e come evidente dalle immagini dei Bollettini in testa all’articolo).

In compenso nel giugno ultimo scorso nel nuovo Bollettino Ufficiale della Repubblica  di SM appare invece a sorpresa la succitata pubblicazione, ma furbescamente inserita in posizione antecedente a quanto già datato sul Bollettino precedente (vedi foto in testa all’articolo) e contrassegnato con la numerazione da 1 a 3, che quindi scala tutto di una posizione (da 2 a 4) per lasciare posto al passivo di Asset contrassegnato al n. 1 in un clamoroso, infantile ed inspiegabile gravissimo falso di cui dovrebbe rispondere BCSM (presso cui pare venne depositato detto stato passivo come da foto a fine paragrafo) o almeno la Segreteria all’Interno considerato che detto Bollettino è copyright de l’Ufficio Segreteria Istituzionale.

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Va da sé che, in tutto questo, non è stata mai presa in considerazione da nessuno (nonostante segnalazioni alle autorità e all’Ordine) la posizione, invece probabilmente fondamentale, dell’Avv Mularoni (e dei vari avvocati allora con lui Associati come gli avvocati Nuzzo e Bussoletti con Studio Legale a Roma.  Roma? Ma và? Come Giannini di BCSM? E pure Scelsi di BDO Italia? Ma guarda te il caso… Ndr ) ovvero il “fil rouge” tra le gestioni delle liquidate amministrativamente da BCSM, oltretutto anche ex Presidente ABS, il quale nonostante quella che parrebbe un’evidenza dal primo istante delle colpe e del dolo in quanto commesso dal proprio cliente, come si evince anche da quanto all’archiviazione, non solo avanzava e protraeva una resistenza temeraria talmente evidente che ci si chiede cosa oggettivamente facesse il giudice inquirente se non se n’è accorto (senza poi contare  che oltretutto lo stesso Commissario non ha nemmeno aggiunto una riga per un anno intero alla pratica, NONOSTANTE fossero state depositate dal Commissario BCSM incaricato di indagare sul sistema informatico di BCS le prove del buon diritto della vittima), ma addirittura rifiutava ogni richiesta transattiva da parte della vittima a quanto pare millantando crediti d’imposta che in realtà, visti i possibili reati , di cui alcuni tutt’ora in atto, non spettavano sicuramente al suo cliente, quantomeno nella misura che va dall’inizio della resistenza in giudizio ad oggi comprensivi di interessi e danni conseguenti.

mularoni

Alla fine di tutta questa allucinante cronistoria (nella quale ho risparmiato le implicazioni umane, che sono ben chiare dalle perizie medico legali e psicologico/psichiatriche, e  neppure ho sottolineato che tutto sta accadendo a una DONNA, privata cittadina italiana, evidenziando a chi legge come sostanzialmente VIOLENZA e tentato FEMMINICIDIO siano anche tutto questo. E non si tratta certo di un’esagerazione, considerato quanto messo in atto dai colpevoli per impedire che questa donna rientrasse in possesso di quanto sottrattole) e valutato quanto alla CEDU in merito al giusto processo chiedo:

parrebbe a chi legge che sia possibile poter avere un giusto processo in un Paese dove se denunci un illecito all’autorità preposta questa nega che sia avvenuto (SENZA INDAGARE), mentre si fa certificare i conti dalla stessa Società che li certifica anche all’accusata dell’illecito, ed il Tribunale nel frattempo impiega cinque anni ad archiviare per prescrizione, senza però considerare reati poi palesatisi contro i medesimi soggetti in altro procedimento, considerato poi che qualcuno (lo stesso Stato, BCSM o chi per loro) falsifica il Bollettino Ufficiale dove si tratta lo stato passivo di chi si è assunto ogni responsabilità?

Ai cittadini sammarinesi e alla Giustizia in senso lato l’elementare sentenza.

 

CLAMOROSO FALSO A SAN MARINO?