Dissesto Bancario: ci sono responsabilità specifiche delle Governances di BCSM?

di redazione

Considerato quanto alla Relazione della Commissione Consiliare d’Inchiesta e quanto si evince dal sito ufficiale di BCSM su LE FUNZIONI DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, nonché quanto alle dichiarazioni della sua attuale Governance in carica dal Maggio 2018, si domanda ai lettori di rileggersi, “col senno di poi”, sia quanto da anni pubblicato da questa redazione, sia gli articoli apparsi sull’informazione locale negli ultimi mesi e riportati in calce, magari tenendo conto di quanto tempo è passato dopo l’ultima apparizione dell’attuale Presidente di BCSM in Terra delle Libertà (sic) e quanto è accaduto in ambito finanziario da Luglio scorso.

Ovvero si chiede, come suonano oggi le parole di chi in BCSM avrebbe dovuto fare determinate cose ma, non solo pare non le abbia fatte, addirittura pare proprio, sin dalla gestione Clarizia/Giannini passando poi per i Grais/Siotto/Savorelli ed arrivando fino ai giorni nostri, sembrerebbe aver sempre ostacolato la giustizia e la trasparenza su quanto in atto.
Ad esempio con risposte menzognere ad Esposto ufficiale o, più recentemente, a parte altre dichiarazioni decisamente improvvide, attraverso la illegittima LCA di Asset Banca, tolta di fatto dai giudizi pendenti presso il Tribunale Unico sulla stessa e Banca Commerciale contenutavi che, “forse”, avrebbero consentito già a fine 2017 di capire quanto oggi svelato dalla Commissione Consiliare e relativo alla stessa Asset e, soprattutto, alla sua “farcitura”. Senza contare le risposte MAI date da BCSM a chi rivendicava diritto palesemente violato.

Ovviamente ogni risposta eventuale va data tenendo conto che ogni Governance, oltretutto è stata in mano a professionisti che, a parte la Legge e quanto relativo allo Statuto della banca, avrebbero dovuto rispettare anche il codice deontologico professionale. Cosa che però sembrerebbe essere stata disattesa in toto negli anni.

Ad esempio, considerato quanto di cui la Presidente attuale è stata informata – addirittura dalle Autorità del suo Paese, l’Italia, ora oltretutto chiamata a prendere posizione in CEDU sul caso ora a giudizio 35511/20 che vede BCSM tra i maggiori responsabili di quanto oggi davanti alla Corte europea – e quanto messo in atto o non messo in atto pur se dovuto. Già perché, nel caso specifico, essendo la professionista avvocato, il Codice deontologico ForenseGazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018 ) reciterebbe all’Articolo 2 in merito alle norme deontologiche e il loro ambito di applicazione

  1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense.

O, all’Articolo 4, in merito alla Volontarietà dell’azione

  1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
  2. L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

e, considerate le più avanti elencate funzioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in base allo Statuto e altre disposizioni normative, parrebbe proprio che chi responsabile del funzionamento dell’Ente a vigilanza del sistema bancario non abbia fatto il suo dovere sin da tempi atavici, in un gioco di coperture reciproche tra chi lasciava l’incarico e chi lo assumeva.

Va da sé che prima di questa Governance, i Codici deontologici da rispettare fossero magari quello dell’Ordine dei Commercialisti che, comunque, anch’esso all’Articolo 2 recita:
Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa. Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei allo svolgimento dell’attività professionale comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali. ” Oltre che s’immagina avesse importanza anche quanto stabilito dalla Banca Mondiale di cui fu membro lo svizzero Grais e dalle regole che regolano i comportamenti degli Advisor internazionali, titolo di cui si fregia, se non gli fossero bastate quelle dello Statuto di BCSM.

In merito ai doveri disattesi, la responsabilità delle Governances di BCSM vengono supposte visti soprattutto i reati documentati anche da decreto di Giudice, oltre che dalle Autorità italiane e già presente in Tribunale Unico dal 2016. Atto quest’ultimo addirittura basato su certificazioni di Commissario della stessa BCSM, ivi depositati nel 2015.
Senza poi contare quanto ai già citati reati commessi dalla stessa BCSM a partire dalla Lettera di Giannini in risposta a Esposto ufficiale che, di fatto, a generato quanto ora in CEDU e di cui l’attuale Governance è ben al corrente, così come delle mancate risposte della gestione Grais, grazie anche a comunicazioni ufficiali provenienti dal Governo italiano tramite il suo emissario in loco l’Ambasciatore Cerboni.

Ecco quindi le funzioni di BCSM sopracitate e qualche altra considerazione:

  1. VIGILANZA SUL SISTEMA FINANZIARIO
    La Banca Centrale esercita un controllo sui soggetti vigilati e sulle attività da essi svolte; a questo scopo emette propria regolamentazione, richiede statistiche periodiche e dati qualitativi, effettua ispezioni on-site. In casi di temporanei squilibri di liquidità la Banca Centrale interviene con propri prestiti, adeguatamente garantiti, al fine di salvaguardare la stabilità degli intermediari finanziari. La funzione di autorità di vigilanza è svolta tenendo conto della finalità di tutela del risparmio che lo Statuto assegna alla Banca Centrale.

Relativamente a quanto sopra si noti come sia dalla relazione della Commissione Consiliare, sia in quanto documentato alla Presidente attuale di Banca Centrale come detto anche dal Governo italiano, tramite l’Ambasciatore d’Italia dott. Guido Cerboni che lo rappresentava in loco, è evidente come BCSM non esercitasse questa funzione primaria o lo facesse magari solo “a singhiozzo” (a seconda di chi richiedeva e/o necessitava di controlli seri).

2. STATISTICHE MONETARIE, FINANZIARIE, CREDITIZIE E VALUTARIE

La Banca Centrale cura la raccolta di dati statistici e altre informazioni dai soggetti vigilati; tale attività avviene sia con frequenze prefissate sia con criteri case-by-case. I dati ricevuti, dopo fasi di verifica e validazione, alimentano statistiche interne, utilizzate ai fini di vigilanza, oppure vengono aggregate per statistiche destinate alla pubblicazione, ovvero sono elaborate e inviate a referenti internazionali e inserite nelle statistiche sui vari sistemi finanziari mondiali.

A proposito di quanto appena scritto, ci si chiede dunque come questa attività potesse essere svolta correttamente, considerate le ormai arcidenunciate certificazioni esterne di bilancio tra l’Ente di vigilanza Banca Centrale e le controllate Banca Commerciale Sammarinese ed Asset Banca prima, nonché con CarispSM, in cui BCSM ha di fatto riversato le prime due, poi.

A tutto ciò, oltretutto, si sommi il fatto che considerando il metodo con cui i dati venivano raccolti dal medesimo Audit (BDO Italia) nello stesso periodo (2010-2014), per tutte e tre le banche, che farebbe propendere per un’impossibilità a formare con essi formassero Bilanci legittimi da:
“utilizzare ai fini di vigilanza, oppure aggregati per statistiche destinate alla pubblicazione, ovvero elaborati e inviate a referenti internazionali e inserite nelle statistiche sui vari sistemi finanziari mondiali.
Figuriamoci gli ultimi Bilanci che in maniera più o meno diretta si collegano anche a falsità riportatevi relativamente proprio alla LCA di Asset e ai tempi di accesso allo Stato Passivo nonché formati con dati raccolti da chi certificava i conti di CarispSM e BCSM in conteporanea (AB&D di Mario Stolfi).

Infine, prima di buttarsi a capofitto nelle parole di chi anche ultimamente da BCSM predicava bene ma che, da quanto rappresentato dal riferito dalla relazione della Commissione Consiliare d’inchiesta e da quanto accaduto con la presentazione dell’opposizione alla rimessa “in bonis” di Asset, pare razzolasse e continui a razzolare diversamente, ci chiediamo se, visto quanto esposto e quanto ora caso CEDU, il dichiarare in veste di Presidente di Ente di Stato quanto sotto riportato al Questore di Roma (in denuncia ricca di “imprecisioni” e falsi documentati) – onde forse cercare di intimidire il nostro collaboratore Stefano Davidson, utilizzando oltretutto la propria posizione di predominanza, sia comportamento corretto o meno (La dichiarazione resa per detta denuncia inizia infatti specificando “La sottoscritta Avv. Catia Tomasetti, nata a Omissis e residente in Omissis, in proprio e quale Presidente della Banca Centrale di San Marino con sede legale in… etc…” ) – possa anche questo essere osservato con occhi diversi tenendo conto dei nodi ormai arrivati ufficialmente al pettine in RSM ed in CEDU.

Giusto per fare un esempio ecco una delle tante asserzioni discutibili in quell’Atto in cui si cercava di deresponsabilizzare la Banca e i suoi gestori, addirittura agli occhi di Ufficiale di Polizia Giudiziaria italiana:
A fronte della segnalazione del Davidson, benché fossero passati diversi anni dai fatti, la sottoscritta decideva comunque di verificare se si potessero ipotizzare responsabilità di sorta, ascrivibili all’operato Banca Centrale. La scrivente pertanto disponeva la realizzazione di un audit, dal quale poi emergeva: (i) che la ricostruzione dei fatti fornita dal Davidson era parziale e (ii) che in ogni caso Banca Centrale non aveva alcuna responsabilità circa quanto accaduto.

E oggi sappiamo che invece, dopo la relazione della Commissione Consiliare d’inchiesta sul dissesto bancario e quanto in mano alle Autorità Giudiziarie Europee, nonostante l’arrampicata sugli specchi appena letta, il tutto sia valutabile esattamente in modo diametralmente opposto da come sino ad oggi è stato considerato in BCSM dai vari che si sono susseguiti in Presidenza, Direzione e Consiglio Direttivo.

Poi, proseguendo e giusto per dare poi anche un’altra idea di quanto forse l’essere “in alto” rarefà l’ossigeno al cervello vista anche la risposta di BCSM del 2016, sopra pubblicata, annotiamo addirittura un’ulteriore affermazione, dove in questo caso l’attuale Presidente non si comprende come possa addirittura fare da giudice, nonostante esistesse già in Tribunale Unico da anni decreto di giudice “vero”, a comprova dell’opposto di quanto da lei asserito davanti a Ufficiale di Polizia Giudiziaria e alla faccia della probità deontologica richiesta.

“la sottoscritta riteneva che l’accanimento del Davidson nei confronti della medesima fosse finalizzato a indurre la scrivente a convincere i competenti organi di Banca Centrale a pagare un indennizzo ASSOLUTAMENTE NON DOVUTO nei confronti della GMMC”

Ma in fondo anche Mario Giannini ad Esposto Ufficiale rispose che NON ESISTEVANO PROBLEMI NEL CASO GMMC SEGNALATOGLI SALVO FORSE QUALCOSA A LIVELLO CIVILISTICO, e ciò lo affermò nonostante quanto invece di penalmente rilevante ed ignorato, fosse di una gravità enorme:
furto di denaro a cliente da parte di funzionari di Banca vigilata a questo punto seguito da circa almeno 5 anni di quanto pare ricettazione o autoriciclaggio.

Qui sotto, per chiarezza, quanto comunque scritto dal Giudice Morsiani nel decreto relativo al denaro succitato e tutt’ora trattenuto indebitamente in RSM a causa anche di BCSM (che ha accumulato e reiterato responsabilità sul caso sin dal 2010) in quello che pare addirittura un comportamento scientemente doloso e persecutorio nei confronti di cittadina italiana ed UE.

emerge tuttavia che OMISSIS, come comprovato nel caso di specie, ebbe un rapporto di collaborazione con Banca Commerciale Sammarinese nell’ambito della quale fu in condizione di gestire le posizioni finanziarie di clienti della Banca, in forza di deleghe risultate in taluni casi formalmente irregolari, incontrando nella compiacenza di funzionari – non più precisamente identificabili in relazione a specifiche responsabilità, che appaiono condivise a livello direttivo – ripetute agevolazioni alla propria operatività, quantomeno — omettendo specifici oneri di verifica – non eccependo sistematicamente le irregolarità che, anche da un punto di vista meramente documentale, potevano emergere rispetto all’operato di OMISSIS su rapporti intestati a terzi è chiaro che il caso di OMISSIS, e le univoche indicazioni che emergono a più riprese dalla documentazione raccolta nella corrente istruttoria, evidenzia il ripetuto coinvolgimento nelle singole operazioni di funzionari che, può sostenersi, dovessero all’epoca essere a conoscenza del tipo di operatività consentito a OMISSIS; in particolare, non risulta che l’Istituto, a fronte delle evidenti irregolarità riscontrate anche a distanza di tempo, abbia mai eccepito al OMISSIS l’operatività di investimento, apparentemente per conto di terzi, in evidente conflitto di interessi, rispetto a prodotti finanziari apparsi (e divenuti) ad alto rischio che, a diverso titolo, consentivano allo stesso OMISSIS di pervenire a remunerazioni integrative (vuoi a titoli di provvigioni, vuoi per l’ipotesi di una diretta partecipazione ad utili non tuttavia documentalmente dimostrata dalle risultanze di indagini); in alcuni casi, e senza adeguate giustificazioni, OMISSIS ha operato — come emerso nelle circostanze in esame – direttamente trasferimenti a proprio immediato vantaggio economico (come risulta dagli accrediti sopra descritti a favore del dossier titoli a sé intestato).
Appare in sostanza attendibile la prospettazione in denuncia, così come vede OMISSIS
responsabile di avere carpito la fiducia di OMISSIS, operando con raggiri ed artifici (…) traendo profitti diretti ed indiretti dalla disponibilità di somme da impiegare in investimenti di carattere finanziario; (…) nessuna efficace e tempestiva informazione sia stata resa a OMISSIS rispetto all’impiego dei fondi in operatività ad alto rischio, e ciò perché OMISSIS si è avvantaggiato della fiducia carpita nel momento in cui ha potuto introdurre OMISSIS nella clientela di Banca Commerciale Sammarinese, nell’occasione dell’operazione immobiliare di interesse della stessa OMISSIS, operando successivamente con libertà (che appare) inconsueta ed ingiustificata su fondi e disponibilità altrui ed in assenza di comprovata legittimazione.

E non ci pare vada aggiunto altro.

Chiarito quindi quanto sopra, rileggetevi pure allora come suggerito all’inizio dell’articolo e riportato qui sotto, quanto veniva “spacciato” da BCSM recentemente (al di là del falso mezzo stampa prodotto per negare quanto poi palesatosi e relativo ai Servizi Segreti italiani https://www.libertas.sm/san-marino-banca-centrale-su-presidente-tomasetti-e-servizi-segreti-italiani/ https://giornalesm.com/san-marino-la-tomasetti-non-parlo-mai-con-i-servizi-segreti-di-marco-severini/) e chiedetevi se alle parole sono seguiti i fatti e se l’operato di chi ha comandatto quel vascello ora anch’esso sugli scogli CEDU insieme alla RSM di cui è Ente non sia invece da perseguire con rivalse ad hoc da parte del popolo gabbato .
E, nel caso, quali sarebbero stati questi fatti?

Un esempio? L’ultima Governance ha parlato di “Rafforzare il capitale e integrità delle banche i fattori chiave per cogliere le sfide del sistema finanziario” (cfr link qui sotto) ma, secondo voi lettori, significava di fatto non vigilare, portare il Paese in giudizio CEDU per violazione di proprietà privata di cittadina UE e mettere in LCA una banca scomoda che ne conteneva un’altra scomodissima?
Significava arrivare ad una relazione Consiliare in cui si ammette quanto in atto a San Marino dagli anni ’90 e al cui proposito ricevo una nota* che troverete sotto alle manfestazioni di BCSM da rileggere con occhi nuovi?
Significa vedere arrivare il GRECO a Marzo con la situazione finanziaria/politico/giudiziaria in queste condizioni?

Mah?

https://www.sanmarinortv.sm/news/economia-c5/tomasetti-rafforzare-il-capitale-e-integrita-delle-banche-i-fattori-chiave-per-cogliere-le-sfide-del-sistema-finanziario-a212235

https://www.sanmarinortv.sm/news/economia-c5/bcsm-tomasetti-difende-scelte-e-risultati-abbiamo-tolto-san-marino-dall-isolamento-in-un-lavoro-di-squadra-a207977

https://www.sanmarinortv.sm/news/attualita-c4/bcsm-senza-riscontro-voci-di-presunte-inadempienze-del-sistema-bancario-e-di-banca-centrale-a202783

*nota:
“Giustamente la Commissione ha inquadrato l’inchiesta sulle banche nella situazione in cui si trovava il Paese nella seconda metà degli Anni Novanta.Il sistema concessorio consentiva al Congresso di Stato di autorizzare licenze di ogni tipo, senza regole e senza controllo.E’ chiaro che tale sistema è stato la madre di tutte le corruzioni e di tutte le ruberie il cui ammontare è sicuramente il doppio di un Bilancio dello Stato annuale.Nel 1996 è stato depenalizzato il reato di evasione fiscale, ma anche di frode fiscale, mentre era in vigore l’Accordo Valutario con l’OCSE potenziato da uno scambio di lettere tra governo e OCSE che sanciva la promessa di contrastare fenomeni distorsivi. Ma, per tutelare gli evasori e i frodatori, il governo si attirò le ire dell’Italia che nel luglio 1997 bloccò i confini con l’assedio della Guardia di Finanza con l’intenzione di smascherare i traffici commerciali. Nel 1999, l’Italia inserì San Marino nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata in merito alle persone fisiche che l’anno successivo fu estesa alle persone giuridiche. Nonostante ciò, tra il 1999 e il 2003 furono concesse 8 nuove licenze bancarie e 18 finanziarie.I rapporti con l’Italia diventarono sempre più difficili, ma il governo tirò dritto perché qualcuno intascava tangenti a getto continuo. La piazza finanziaria si realizzò soprattutto per i destinatari delle tangenti i quali spostavano le loro ricchezze all’estero, mentre spadroneggiavano con largo consenso all’interno. Qualcuno ha scambiato il susseguirsi di tanti governi per instabilità politica, ma in realtà è stata una lotta furibonda per mettere le mani sui soldi.Lo spaccato descritto dalla Commissione d’Inchiesta è ben strutturato e serve a comprendere quanto è avvenuto negli anni successivi, oggetto dell’inchiesta decisa dal Consiglio con la Legge Costituzionale n.2 del 14 giugno 2019.”

Dissesto Bancario: ci sono responsabilità specifiche delle Governances di BCSM?

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