Le responsabilità del Tribunale Unico su quanto ha portato la RSM in CEDU per “furto, ricettazione… e abuso processuale”

COME SI POSSA FINIRE DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA PER VIOLAZIONE ALL’ARTICOLO 1, CONSIDERATO QUANTO NOTO A TUTTI COLORO CHE, RAPPRESENTANTI DELLA MAGISTRATURA LOCALE, LO POTEVANO EVITARE. SENZA CONTARE QUANTO PROPRIO ALL’ABUSO PROCESSUALE CONTESTATO SEMPRE ALLA RSM NELLO STESSO PROCEDIMENTO E CHE COINVOLGE L’ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE IN MODO DIRETTO.

di redazione

Giusto per chiarire qualche ulteriore possibile responsabilità in quanto in atto e relativo alla pendenza di giudizio per la RSM in CEDU che, con buona probabilità, costituirà un “precedente” scomodo per chi ha di fatto consentito che quanto denunciato anche dalle Autorità italiane in Procura a Roma e Rimini accadesse, oltre che per la Repubblica in generale, viste le possibili reazioni a catena dopo una eventuale sentenza di condanna.

Va notato come l’iter del caso che ha portato a quanto sottodescritto di fatto rappresenti, in scala ridotta, il modus operandi tenuto da chi al potere nell’enclave (da almeno 12 anni e a prescindere dallo schieramento politico di maggioranza).

Si chiede infatti alla popolazione sammarinese e alla politica locale (sic), se è normale che al Tribunale Unico sia ancora presente un Commissario della Legge che, di fatto, non indagò sui fatti ora oggetto di giudizio CEDU. Non solo, accusò la vittima di quanto denunciato davanti a due legali (uno sammarinese ed uno italiano) di non aver fatto attenzione ai suoi soldi (depositati in banca!!!) dicendole che avrebbe dovuto essere più accorta (ripetiamo: soldi versati da Società sammarinese per l’acquisto di un immobile in Rimini che BCS di fatto ha consentito venissero usati da suoi operartori e funzionari per tentare il colpo grosso attraverso acquisto di Hedge Fund fuori dal controllo CONSOB).

Ma non basta, dopo che lo stesso Magistrato (Antonella Volpinari) è stato dimostrato che non avesse neppure chiesto alla banca coinvolta (BCS) di esibire il documento che la stessa e i suoi dirigenti dichiaravano di avere a loro discolpa, poi di fatto dimostratosi però inesistente, non è mai stato avviato alcun provvedimento in merito nonostante tutti i dirigenti ne fossero al corrente.

Ovvero, un Magistrato la cui indagine preliminare, che già durò tempi biblici, il quale si prende nel muso una riapertura del caso dallo stesso archiviato, con motivazioni della portata di quelle contenute nelle parole del Giudice d’Appello testualmente sottoriportate, come ha fatto a essere confermato e riconfermato da ben tre Dirigenti del Tribunale, tutti e tre perfettamente al corrente dell’accaduto (a due dei quali riportato addirittura da Autorità italiane) e tenuto conto poi di quanto emerso in ogni sede compresa la relazione della Commissione Consiliare d’Inchiesta?

GIUDICE D’APPELLO:
Considerato che:
• le indagini compiute nell’arco di tempo superiore ai due anni non hanno riguardato i vertici dell’istituto bancario presso il quale era stato aperto il conto corrente, né il comportamento delle persone che hanno consentito al prevenuto di operare senza titolo e senza il consenso dell’intestatario del conto, né la natura dei rapporti tra costoro e il prevenuto, anche sul presupposto non privo di rilievo etae l’apparente delegato ad operare sul conto della OMISSIS era la stessa persona che rappresentava la società acquirente dell’immobile (AM.CO.
s.r.l.);
neppure sono state compiute doverose indagini sulla natura delle attività poste in essere dalla societa in questione, sul giro di affari compiuti e sulle somme in entrata e in uscita dai coiati correnti alla medesima riferlbili, nonché sui rapporti tra tale società e la Banca commerciale sammarinese;
Ritenuto che:
• il provvedimento impugnato contiene una motivazlone gravemente contraddittoria, da un lato, dando per provato che il comportamento del (solo) Rughi sia stato abusivo, d’altro lato, sostenendo che lo stesso sia dovuto a colpa;
laddove, invece, si dovesse stabilire, come sembra probabile dalle indagini sinora compiute, che non solo la delega al Rughi era del tutto irregolare e comunque non prevedeva il compimento di investimenti ad alto rischio, ma che la stessa è stata carpita con l’inganno financo risalente al momento in cui ò stata posta come condìzione alla vendita dell’immobile l’accreditamento del prezzo in un conto corrente della Banca commerciale sarnmarinese —, a differenza di quanto opinato dal Giudice inquirente, risulterebbe sussistente sia il profitto derivante dalla condotta, consistente nella disponibilità del denaro della vittima in capo al Rughi e ai suoi sodali, sia il dolo, essendo la condotta orientata a raggiungere il risultato della conseguita disponibilità, a nulla rilevando che l’allegato insuccesso dell’investimento possa essere dovuto ad avventatezza o imperizia;
data la gravità di quanto denunciato e successivamente emerso non si possa prescindere dall”approfondire i profili sopra indicati, anche sottoponendo la documentazione bancaria acquisita ad esame dell’organo di vigilanza del settore bancario e disponendo accertamenti sui rapporti tra il Rughi, i dirigenti dell’epoca dell’istituto bancario in questione, nonché le persone indicate nella querela (Giovanni Crosara e Paolo Droghini), oltre che sull’operatività della società AM.CO s.r1.;
quanto alla intervenuta prescrizione, il relativo conteggio può essere effettuato solo una volta compiute le doverose indagini, potendo dalle stesse emergere reati ben più gravi di quello denunciato (es. associazione per delinquere, riciclaggio) o potendo lo stesso assumere una diversa qualificazione giuridica, con diversa data di decorrenza della prescrizione (es. appropriazione indebita, con decorrenza dal momento del rifiuto di restituzione);

Si tenga presente che poi, quanto sopra, dal Dirigente di turno fu poi affidato ad Archiviator Morsiani che in più di due anni, delle indagini doverose richieste dal Giudice delle appellazioni pare non ne abbia fatta mezza (o se l’ha fatta non ha comunicato gli esiti reali viste le documentazioni invece legate al caso).

Anzi nel momento in cui il Commissario della Legge si è trovato tra i piedi i documenti ufficiali che comprovavano le ragioni della vittima del furto e le responsabilità diffuse in Banca Commerciale e di rimbalzo in Asset banca, che nel frattempo dopo aver assorbito BCS “su invito” di Banca Centrale, nominava proprio Direttore Generale uno dei responsabili di quanto ai reati contestati, non ha aggiunto una riga al fascicolo, lasciato decantare per un anno fino al momento in cui ha rischiato l’avocazione dello stesso al Dirigente.
Quindi, a quel punto, anch’egli ha poi archiviato in tutta fretta, scordando però di controllare TUTTI i più gravi capi d’imputazione rappresentatilgli dal Giudice d’appello, nonché senza accorgersi che gli stessi avrebbero dovuto essere perseguiti, onde evitare il peggio, vistane l’evidenza conclamata.

Nè, pur essendo evidentissime, il Morsiani notò le responsabilità della vigilanza di BCSM che non venne citata allora in alcun passaggio di quella “bestialità” giuridica che in RSM fu chiamata archiviazione per prescrizione, nonostante evidenze palesi di mancata vigilanza, mancato intervento considerato l’accaduto nonché di aver risposto il falso ad Esposto Ufficiale.

Ecco, quanto sopradescritto ed ora oggetto di problemi per la RSM tutta, è stato consentito NONOSTANTE al Tribunale Unico i tre ultimi Dirigenti, Pierfelici, Guzzetta e Canzio (Visto che Ferroni purtroppo non ha avuto il tempo di mettere becco sulla questione che il SdS Renzi disse di avergli affidato, così come disse di aver fatto con Guzzetta che, invece, negò di aver ricevuto alcunché addirittura di fronte all’Ambasciatore Vicario della Repubblica italiana, due legali sammarinesi e un testimone – il nostro collaboratore Stefano Davidson -), fossero al corrente di criticità, sopruso e urgenza.

Ed ora, anche questo probabilmente sarà, tra brevissimo, argomento di valutazione in Corte Europea, considerato a quanto ha portato e quali reati in violazioni della Legge comunitaria nasconde in sé (riciclaggio, ricettazione, autoriociclaggio, occultamento informazioni finanziarie di valenza internazionale e pubblica, falsificazione documenti finanziari ufficiali etc…).

Arrivati sin qui credevamo che sarebbe stato doveroso elencare i doveri dei Commissari della Legge e dei Dirigenti il Tribunale ove operano, oltre che rispetto alla LEGGE QUALIFICATA 30 ottobre 2003 n.145* (vedi nota), anche in base al codice di Condotta (sempre ricordando come comunque tutti coloro che si trovano coinvolti nell’affair sono di fatto avvocati con quanto già apparirebbe in violazione al Codice deontologico della loro professione e già segnalato in recente articolo in merito alla Presidenza attuale di BCSM (anch’essa in mano ad avvocato).

Il problema però è che, a quanto pare, il Codice di Condotta per i magistrati sia ancora da venire, nonostante tre cambi della guardia in Dirigenza e le indicazioni del GRECO** (cfr nota), che si ricorda ai sammarinesi sarà di ritorno in Terra delle Libertà a Marzo.

Dulcis in fundo va annotato come a quanto sopra si aggiunga anche quanto consentito dai Giudici e da chi li dirige a chi, in buona sostanza da 12 anni, in nome di BCS e Asset e chi poi in nome di BCSM e CarispSM ha reiterato resistenza temeraria su un caso le cui evidenze, come da anni dimostrato, erano lapalissiane, con quanto ciò comporti in merito all’evidente dolosità del reiterato e alle responsabilità di chi ciò non ha perseguito pur essendo palese anche lo scopo di tali resistenze.

A voi lettori quindi trarre le conclusioni per descrivere quanti in Tribunale Unico hanno di fatto causato, soprattutto per omissione od occultamento di responsabilità di BCSM accumulate negli anni, quanto ora in sede giudiziaria europea con buona probabilità foriera di risarcimenti, sanzioni, denunce ulteriori e chi più ne ha più ne metta.

Infine una domandina:
chissà se il fatto che in BCSM e in Magistratura la maggior parte sono cittadini italiani in qualche modo si lega ai comportamenti succitati magari per ordine di chissàchi oltreconfine?

*nota:
I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità. Nell’espletamento dell’incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e costantemente tenere un’irreprensibile condotta civile e morale.

**nota:
Estratti dal Quatro ciclo di Valutazione del GRECO 25 Settembre 2020
A San Marino non è ancora stato sviluppato un approccio globale all’integrità giudiziaria. A causa delle controversie che circondano la Magistratura, come evidenziato sopra, i tempi sembrano maturi per farlo. Un codice di condotta per la Magistratura non è ancora del tutto “decollato”; esso dovrà essere accompagnato da misure complementari per la sua attuazione. Si può fare di più anche per migliorare la responsabilità professionale e pubblica dei giudici; in particolare, il regime disciplinare trarrebbe vantaggio da un’ulteriore regolamentazione per garantire meglio la sua obiettività, proporzionalità ed efficacia.

Le responsabilità del Tribunale Unico su quanto ha portato la RSM in CEDU per “furto, ricettazione… e abuso processuale”

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